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Ordinanza 487/1987 ECLI:IT:COST:1987:487 Generato dall'IA

Ordinanza 487/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 487/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota n. 5326 di

Regesto Legislator

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Ordinanza 487/1987 · Corte costituzionale: 5326 di

Parole chiave

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nomina di un impiegato statale nomina dell'amministratore fallimentare autorità con potere di nomina diffida dell'istituzione competenza istituzionale istituzione di una curatela
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sulla domanda di sospensione del decreto del Presidente della

Repubblica in data 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione

regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota n. 5326 di

prot. del 27 aprile 1987 ('Nomina del Direttore dell'Istituto

"Tommaso Pendola di Siena"'), in relazione al quale il Presidente

della Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione con

ricorso notificato il 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6

luglio successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Toscana, con il ricorso indicato in

epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando il decreto del

Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 con cui si dispone

la nomina del direttore dell'Istituto "Tommaso Pendola di Siena", in

quanto si tratterebbe di funzione riservata alla competenza

regionale;

che, in forza della delega disposta con leggi regionali della

Toscana 7 aprile 1976, n. 15 (art. 13) e 30 maggio 1978, n. 35 (art.

9), il Comune di Siena, con delibera consiliare del 23 maggio 1985,

aveva già provveduto alla nomina di un commissario straordinario in

sostituzione degli organi statutari dell'ente;

che tale nomina, disposta per la durata di sei mesi, sarebbe

stata con successive delibere comunali, prorogata fino al 14 agosto

1987;

che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del

provvedimento impugnato, in quanto la sua emanazione avrebbe

determinato una situazione di paralisi dell'attività istituzionale

dell'ente dovuta all'incertezza circa l'organo competente ad

amministrarlo;

Considerato che, allo stato degli atti, non è dato di individuare

le ragioni asserite dalla ricorrente secondo cui gli effetti della

nomina del direttore ad opera dell'impugnato provvedimento

paralizzerebbe l'attività dell'ente;

che, non sussistono pertanto le gravi ragioni che, ai sensi

dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle Norme

integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, possano

giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato

provvedimento;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del

Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987, proposta dalla

Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI