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Ordinanza 485/1987 ECLI:IT:COST:1987:485 Generato dall'IA

Ordinanza 485/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 485/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 53 Cost; Ordinanza 485/1987 · Corte costituzionale: 39, primo comma,

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva produzione tardiva di documenti tempestività dell'invio postale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo anticipo spese tardivo notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
per contrasto con l'art. 3 Cost.;
art. 53 Cost
sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle

successioni e donazioni'), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso proposto da Salsi

Augusto ed altro, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno

1983;

2) ordinanza emessa il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Costantini Alessandra

contro l'Ufficio del Registro Successioni di Roma, iscritta al n. 217

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 (reg. ord.

n. 318/1983) la Commissione tributaria di secondo grado di Modena ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'), nella

parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione,

non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di

arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla,

per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che identica questione è stata pure sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado

di Roma, Sez. VII, con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n.

217/1987);

che i giudizi a quibus vertono su sopratasse applicate

dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di

successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati

mortis causa;

che l'asserita disparità di trattamento viene posta in

relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di

altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte

sui redditi);

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano identica

questione rendendo opportuna la riunione dei relativi giudizi ai fini

di un'unica pronuncia;

che con la sentenza n. 121 del 1985 seppure in una fattispecie

diversa concernente l'istituto del ricorso amministrativo in materia

di IGE, la Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di una

disposizione che non equiparava la data di spedizione a quella di

presentazione, ha osservato che: "nell'ambito amministrativo

tributario, normative diverse concernenti presentazioni di

dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere offrono una

disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il

riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per

saggiare la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni";

che in tema di dichiarazione INVIM, la Corte con ordinanza n.

342 del 1987 ha dichiarato manifestamente infondata questione

identica a quella oggetto del presente giudizio ribadendo

l'impossibilità a fronte di altre normative (quale è appunto quella

in materia di imposta di successione e di imposta di registro) che

non prevedono l'invocata equiparazione, di individuare un principio

generale alla stregua del quale valutare la ragionevolezza delle

singole disposizioni;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione

posta per contrasto con l'art. 3;

che va invece dichiarata manifestamente inammissibile

l'impugnazione della medesima norma con riferimento all'art. 53

Cost., non risultando in alcun modo enunciati i profili sotto i quali

la stessa si porrebbe in contrasto con l'invocato parametro

costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'),

sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984

(reg. ord. n. 217 del 1987).

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Modena con ordinanza del 19 febbraio

1982 (r.o. n. 318 del 1983) e dalla Commissione Tributaria di primo

grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (r.o. n. 217 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI