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Ordinanza 484/1987 ECLI:IT:COST:1987:484 Generato dall'IA

Ordinanza 484/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 484/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

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Ordinanza 484/1987 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Parole chiave

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piano di utilizzazione regionale legge sulla pianificazione territoriale zona soggetta a ulteriore pianificazione distribuzione del gas politica regionale piano di urbanizzazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Marche 6 marzo 1984 n. 6 (Piano regionale per la rete di

distribuzione di carburanti per autotrazione ed esercizio delle

relative funzioni amministrative), promosso con ordinanza emessa il 5

novembre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 145 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19/prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanza emessa il 5 novembre 1985 ha sollevato, in riferimento

agli artt. 117 e 118 Cost., questione di legittimità costituzionale

della legge della regione Marche 6 marzo 1984, n. 6 "con cui è stato

approvato il piano regionale per la rete di distribuzione di

carburanti per autotrazione e dettate norme per l'esercizio delle

relative funzioni amministrative";

Considerato che il giudice a quo ha omesso di esporre i termini ed

i motivi della sollevata questione, non provvedendo in particolare a

chiarire quale sia la relazione fra la domanda di annullammento del

decreto 13 settembre 1984, n. 18069, con il quale il presidente della

giunta regionale delle Marche dispose la revoca di una concessione

per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, e la

sollevata questione di legittimità costituzionale;

che alla non intervenuta ottemperanza al disposto di cui

all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 in

ordine alla deliberazione sulla rilevanza consegue la manifesta

inammissibilità della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del

1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della regione Marche 6 marzo

1984, n. 6, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di

cui in epigrafe (reg. ord. n. 145 del 1987).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI