Ordinanza 484/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 484/1987 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Marche 6 marzo 1984 n. 6 (Piano regionale per la rete di
distribuzione di carburanti per autotrazione ed esercizio delle
relative funzioni amministrative), promosso con ordinanza emessa il 5
novembre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 145 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19/prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanza emessa il 5 novembre 1985 ha sollevato, in riferimento
agli artt. 117 e 118 Cost., questione di legittimità costituzionale
della legge della regione Marche 6 marzo 1984, n. 6 "con cui è stato
approvato il piano regionale per la rete di distribuzione di
carburanti per autotrazione e dettate norme per l'esercizio delle
relative funzioni amministrative";
Considerato che il giudice a quo ha omesso di esporre i termini ed
i motivi della sollevata questione, non provvedendo in particolare a
chiarire quale sia la relazione fra la domanda di annullammento del
decreto 13 settembre 1984, n. 18069, con il quale il presidente della
giunta regionale delle Marche dispose la revoca di una concessione
per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, e la
sollevata questione di legittimità costituzionale;
che alla non intervenuta ottemperanza al disposto di cui
all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 in
ordine alla deliberazione sulla rilevanza consegue la manifesta
inammissibilità della sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del
1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della regione Marche 6 marzo
1984, n. 6, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di
cui in epigrafe (reg. ord. n. 145 del 1987).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI