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Ordinanza 471/1987 ECLI:IT:COST:1987:471 Generato dall'IA

Ordinanza 471/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 471/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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858 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 24 Cost; Ordinanza 471/1987 · Corte costituzionale: 858 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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distanza dai corsi d'acqua pericolo pubblico concreto zona di pericolo violazione delle norme sicurezza zona di protezione delle acque inquinamento dei corsi d'acqua

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
che, pertanto, la norma impugnata non lede l'art. 3 della
art. 24 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96 del R.D. 25

luglio 1904, n. 523 ("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle

opere idrauliche delle diverse categorie"), promosso con ordinanza

emessa il 21 ottobre 1982 dal Pretore di Domodossola, iscritta al n.

858 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, R.D. 25 luglio

1904, n. 523, che vieta determinati lavori sulle acque pubbliche, i

loro alvei, le loro sponde e difese, tra i quali, alla lett. f), la

piantagione di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini

minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole

località e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri;

che tale questione è stata sollevata in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., sotto il profilo che la norma istituirebbe

irragionevolmente una presunzione assoluta di pericolosità, non

tenendo conto che, in concreto, in alcuni casi la pericolosità non

sussiste, così impedendo anche la difesa attraverso tale

dimostrazione;

Considerato che la rilevanza della questione è stata motivata

solo in relazione al disposto della lett. f) dell'art. 96 su detto e

quindi l'ordinanza di rimessione va interpretata nel senso che deve

ritenersi impugnata la sola lett. f) del R.D. n. 523 del 1904;

Considerato che questa Corte ha statuito che, lo stabilire se una

condotta deve essere sanzionata penalmente in relazione al pericolo

che da essa derivi, rientra nella discrezionalità del legislatore,

non sindacabile se non nella ipotesi di palese irrazionalità (Corte

cost. 5 maggio 1983, n. 126 e 10 maggio 1984, n. 143) e che rientra

in detta discrezionalità la configurazione delle fattispecie

criminose, salvo il controllo nella eventuale arbitrarietà della

scelta legislativa (Corte cost. 5 maggio 1979, n. 26);

che il divieto di piantagione di alberi e siepi alle distanze

dal piede degli argini stabilite dall'art. 96, lett. f), del R.D. n.

523 del 1904, configura un reato di pericolo e non appare palesemente

arbitrario o illogico che il legislatore abbia presente in tale

condotta una pericolosità che ne giustifichi il divieto;

che, pertanto, la norma impugnata non lede l'art. 3 della

Costituzione, mentre del tutto inconferente è il richiamo all'art.

24 Cost., in quanto nei reati di pericolo presunto la fattispecie

criminosa è realizzata allorché venga posta in essere la condotta

vietata, senza che alcun rilievo possa avere la dimostrazione che, in

concreto, per la particolarità della situazione, non sia stato leso

il bene protetto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523

("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche

delle diverse categorie"), sollevate con l'ordinanza di cui in

epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI