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Ordinanza 470/1987 ECLI:IT:COST:1987:470 Generato dall'IA

Ordinanza 470/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 470/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta

Regesto Legislator

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Ordinanza 470/1987 · Corte costituzionale: l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta

Parole chiave

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autorizzazione d'esercizio obbligo di autorizzazione autorizzazione di estrarre materiali autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale autorizzazione di prova autorizzazione parziale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo

comma, e 55, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5

dicembre 1977, n, 56 ('Tutela ed uso del suolo'), promosso con

l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta

al n. 782 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Dogliani con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48,

comma primo e 55, comma primo, legge regionale Piemonte 5 dicembre

1977, n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio

di cava, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime

della concessione edilizia;

che questione in tutto analoga, sebbene riferita agli artt. 1 e

17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ('Norme per la

edificabilità dei suoli'), è stata dichiarata manifestamente

infondata da Corte cost. n. 357/1983, con richiamo a quanto

precedentemente statuito da Corte cost. n. 7/1982 circa la previsione

- come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del

rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano

comunale o regionale delle attività estrattive;

Considerato che il Pretore di Dogliani, pur invocando parametri

costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nelle richiamate

decisioni, non prospetta la questione in termini diversi da quelli

già valutati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della

legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del

suolo'), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 41, 42, 117 e 123 della Costituzione e 4 e 5 dello Statuto

della Regione Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI