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Ordinanza 468/1987 ECLI:IT:COST:1987:468 Generato dall'IA

Ordinanza 468/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 468/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 468/1987 · Corte costituzionale: potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria

Parole chiave

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acque di scarico industriali e artigianali industria pesante industria di trasformazione terreno industriale misure per il settore dei trasporti urbanizzazione particolare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. e),

della legge 12 febbraio 1981, n. 17 ("Finanziamento per l'esecuzione

di un programma integrativo di interventi di riclassamento,

potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli

impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e

potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria

dello Stato"), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1981 dal

Pretore di Messina, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1982

(Gazzetta Ufficiale n. 262/1982);

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Messina ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. e), della legge 12

febbraio 1981, n. 17, nella parte in cui, pur dopo avere

implicitamente riconosciuto che gli impianti delle ferrovie dello

Stato non sono assimilabili agli insediamenti civili ai sensi

dell'art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sottrae i

relativi scarichi alla disciplina dettata per tutti gli altri reflui

da insediamenti produttivi, prevedendo un più ampio termine di

adeguamento (un triennio dall'entrata in vigore della legge);

Considerato che dallo stesso art. 1 impugnato, il quale

preannuncia la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un

piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale,

emergono la complessità delle opere da compiere e l'entità dei

finanziamenti necessari per l'ammodernamento delle ferrovie dello

Stato e per il loro adeguamento a molteplici esigenze, tra cui

l'osservanza della disciplina contro l'inquinamento;

che in un contesto di così evidente complessità e specificità

non può ritenersi irrazionale la previsione di un termine più ampio

di quello stabilito in via generale, di guisa che la proposta

questione risulta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. e), della legge 12 febbraio 1981,

n. 17 (Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di

interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle

linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del

programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale

rotabile della rete ferroviaria dello Stato), sollevata con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI