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Ordinanza 467/1987 ECLI:IT:COST:1987:467 Generato dall'IA

Ordinanza 467/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 467/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35,

Regesto Legislator

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Ordinanza 467/1987 · Corte costituzionale: 3, 35,

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario rispetto della dignità delle funzioni posizione dirigente in materia di doppia imposizione compenso del curatore fallimentare responsabilità amministrativa amministrazione ausiliare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella XIII,

quadro B, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle

funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio

1981 dal T.A.R. della Calabria - Sez. staccata di Reggio Calabria,

iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Zagari Silvio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. di Reggio Calabria, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35,

36, 76 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale del

quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n.

748, nella parte in cui prevede che a quattro dirigenti superiori

siano attribuite le funzioni di reggente di direzione

compartimentale, di regola attribuite a funzionari con qualifica di

dirigenti generali;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

promosso da un dirigente superiore, al quale era stata attribuita la

reggenza di una direzione compartimentale, per ottenere la

corresponsione del trattamento di dirigente generale;

Considerato che la motivazione della rilevanza contenuta

nell'ordinanza di rimessione è contraddittoria e carente, non

essendo indicato, tra l'altro, in base a quali norme o principi, la

declaratoria d'illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata, oltre a far venir meno la possibilità di attribuire a

dirigenti superiori le funzioni di reggenti di direzioni

compartimentali, darebbe anche diritto, a quei dirigenti che abbiano

esercitato tali funzioni, al trattamento economico, per il relativo

periodo, di dirigente generale;

che, tale diritto, in particolare, non potrebbe farsi derivare

dall'art. 13 della l. 3 aprile 1979, n. 101, che regola la diversa

fattispecie del conferimento di compiti di categoria superiore "per

esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione

organica", la quale non presenta analogie con quella all'esame del

giudice a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30

giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"),

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli

artt. 3, 35, 36, 76 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI