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Ordinanza 466/1987 ECLI:IT:COST:1987:466 Generato dall'IA

Ordinanza 466/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 466/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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testo mod. dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546, promosso con

Regesto Legislator

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Ordinanza 466/1987 · Corte costituzionale: testo mod. dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546, promosso con

Parole chiave

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indennizzo del difensore d'ufficio responsabilità del funzionario accredito per compiti assistenziali restituzione delle indennità di disoccupazione retribuzione del lavoratore dipendente indennità di funzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, secondo

comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ("Ordinamento degli

ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari"), nel

testo mod. dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546, promosso con

ordinanza emessa il 18 luglio 1981 dal Pretore di Bari, iscritta al

n. 752 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 61 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che - nel corso di alcuni procedimenti civili simili,

promossi da amanuensi nei confronti del dirigente dell'Ufficio unico

notifiche ed esecuzioni presso la Corte d'Appello di Bari, aventi ad

oggetto crediti per indennità retributive - il Pretore di Bari ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 110 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 146, comma secondo, del d.P.R.

15 dicembre 1959, n. 1229 (nel testo modificato dall'art. 17 della l.

11 giugno 1962, n. 546) "nella parte in cui pone a carico esclusivo

dell'ufficiale giudiziario o degli ufficiali giudiziari e del

relativo Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni l'onere delle

retribuzioni dovute al personale assunto per l'espletamento del

lavoro di ufficio";

Ritenuto che davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza;

Considerato che la disposizione impugnata - ora sostituita

dall'art. 7 della l. 12 luglio 1975, n. 322 - si limita a stabilire

la percentuale dei proventi derivanti dall'esercizio della funzione,

da destinarsi, da parte dell'ufficiale giudiziario, alle spese

d'ufficio e non prevede alcun onere aggiuntivo, a carico

dell'Ufficiale giudiziario, per le spese eccedenti tale percentuale;

che tale onere, può derivare solo dal mancato rispetto

dell'obbligo di contenere le spese d'ufficio entro detto limite ed in

base al rapporto, di natura privatistica (in tal senso Cass. 27

aprile 1979, n. 2421 e Sez. lav. 24 maggio 1978, n. 2615), instaurato

con il personale assunto;

che - contrariamente a quanto apoditticamente affermato

nell'ordinanza di rimessione - nessuna influenza può avere sul

giudizio a quo, avente ad oggetto crediti per retribuzioni sulla base

di rapporti di natura privatistica, una pronunzia sulla legittimità

della norma impugnata, non venendo essa in applicazione sotto alcun

profilo;

che, pertanto, la questione proposta appare manifestamente

irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 146, comma secondo, del d.P.R. 15 dicembre

1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli

aiutanti ufficiali giudiziari.) nel testo mod. dall'art. 17 della l.

11 giugno 1962, n. 546, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e

110 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI