Ordinanza 464/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 464/1987 · Corte costituzionale: 3 della Costituzione, questione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto
capoverso, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19
novembre 1981 dal Tribunale di Spoleto, iscritte ai nn. 984 e 1011
del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Spoleto con le ordinanze in epigrafe
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8, IV cpv., della legge 27
dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) in
relazione all'art.624 Cod. pen., lamentando che per effetto della
disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto
l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una
qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si
vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi;
Considerato che la Corte Costituzionale, con le ordinanze nn. 331 e
359/1983, in relazione ad analoghe questioni sollevate dal Tribunale
di Ravenna, dispose la restituzione degli atti al giudice a quo, sul
presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nell'inflizione della pena
e, in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive,
rendessero opportuno il riesame della questione;
che le ordinanze del Tribunale di Spoleto risultano pronunciate
prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 689;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti, di cui alle ordinanze in
epigrafe, al Tribunale di Spoleto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI