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Ordinanza 463/1987 ECLI:IT:COST:1987:463 Generato dall'IA

Ordinanza 463/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 463/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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mancata consumazione (art. 3, n. 2, lett. f), legge 1° dicembre 1970,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 556 Cod. pen; Ordinanza 463/1987 · Corte costituzionale: mancata consumazione (art. 3, n. 2, lett. f), legge 1° dicembre 1970,

Parole chiave

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bigamia matrimonio religioso turbazione della relazione coniugale fidanzamento nuove nozze responsabilità dei coniugi

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
art. 556 Cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, ultimo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio

1983 dal Tribunale di Cagliari, iscritta al n. 570 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 556 Cod.

pen., nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del

reato di bigamia lo scioglimento del precedente matrimonio per

mancata consumazione (art. 3, n. 2, lett. f), legge 1° dicembre 1970,

n. 898) mentre sarebbe causa di estinzione del reato la dispensa

ecclesiastica del matrimonio rato e non consumato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1982, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che

prevedevano poter essere reso esecutivo il provvedimento

ecclesiastico di dispensa del matrimonio rato e non consumato;

che, comunque, come già ritenuto nella menzionata sentenza, la

dispensa, agendo ex nunc e non ex tunc, non determina l'estinzione

del reato di bigamia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 556, ultimo comma, Cod. pen., sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Cagliari con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI