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Ordinanza 461/1987 ECLI:IT:COST:1987:461 Generato dall'IA

Ordinanza 461/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 461/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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circolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal

Regesto Legislator

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art. 112 Cost; Ordinanza 461/1987 · Corte costituzionale: circolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal

Parole chiave

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assegno bancario autorizzazione ad agire abuso di carte-chèques carta assegni autorizzazione a procedere in via esecutiva opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 112 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo

comma, prima parte, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive

modificazioni (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno

circolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal

Pretore di Cascina nei procedimenti penali a carico di Falchi Mauro,

Ciucci Franco e Baronti Gian Piero, iscritti ai nn. 116, 117 e 118

del registro ordinanze 1987 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 15 e 16, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Cascina

ha sollevato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24,

secondo comma, e 112 Cost. - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 116, primo comma, prima parte del R.D. 21 dicembre 1933, n.

1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare)

limitatamente all'espressione "e nei casi più gravi anche con la

reclusione sino a sei mesi";

Considerato che trattasi di questioni identiche e che, pertanto,

possono essere decise congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116,

primo comma, prima parte del R.D. n.1736 del 1933 è stata da questa

Corte già dichiarata infondata e manifestamente infondata in

riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. (cfr. la sentenza n. 131/1970 e

le ordinanze nn. 254/1982, 195/1983 e 169/1985);

che, anche ad ammettere che, a seguito della modifica del citato

art. 116 introdotta dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n.

689, la disposizione impugnata configuri una circostanza e non

un'ipotesi autonoma di reato, rimarrebbe sempre ferma la necessità

di verificare se l'espressione "nei casi più gravi" costituisca

violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.; e tale questione è

stata già risolta dalle pronunce di questa Corte in precedenza

citate;

che, d'altra parte, l'obbligatorietà dell'azione penale ex art.

112 Cost. sorge ogni qual volta si accerti l'esistenza degli elementi

essenziali e accidentali del reato;

che, pertanto, il quesito prospettato in nulla incide

sull'obbligatorietà dell'azione penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art.116, primo comma, prima parte, del R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736, sollevate, in riferimento agli artt. 25,

secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost., dal Pretore di Cascina

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore di cancelleria: MINELLI