Ordinanza 461/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcircolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 Cost; Ordinanza 461/1987 · Corte costituzionale: circolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo
comma, prima parte, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive
modificazioni (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno
circolare), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'11 febbraio 1987 dal
Pretore di Cascina nei procedimenti penali a carico di Falchi Mauro,
Ciucci Franco e Baronti Gian Piero, iscritti ai nn. 116, 117 e 118
del registro ordinanze 1987 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 15 e 16, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Cascina
ha sollevato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24,
secondo comma, e 112 Cost. - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116, primo comma, prima parte del R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare)
limitatamente all'espressione "e nei casi più gravi anche con la
reclusione sino a sei mesi";
Considerato che trattasi di questioni identiche e che, pertanto,
possono essere decise congiuntamente;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116,
primo comma, prima parte del R.D. n.1736 del 1933 è stata da questa
Corte già dichiarata infondata e manifestamente infondata in
riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. (cfr. la sentenza n. 131/1970 e
le ordinanze nn. 254/1982, 195/1983 e 169/1985);
che, anche ad ammettere che, a seguito della modifica del citato
art. 116 introdotta dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n.
689, la disposizione impugnata configuri una circostanza e non
un'ipotesi autonoma di reato, rimarrebbe sempre ferma la necessità
di verificare se l'espressione "nei casi più gravi" costituisca
violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.; e tale questione è
stata già risolta dalle pronunce di questa Corte in precedenza
citate;
che, d'altra parte, l'obbligatorietà dell'azione penale ex art.
112 Cost. sorge ogni qual volta si accerti l'esistenza degli elementi
essenziali e accidentali del reato;
che, pertanto, il quesito prospettato in nulla incide
sull'obbligatorietà dell'azione penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art.116, primo comma, prima parte, del R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736, sollevate, in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost., dal Pretore di Cascina
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore di cancelleria: MINELLI