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Ordinanza 453/1987 ECLI:IT:COST:1987:453 Generato dall'IA

Ordinanza 453/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 453/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 453/1987 · Corte costituzionale: 30 marzo 1957,

Parole chiave

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contenzioso elettorale corruzione elettorale cauzione elettorale elezione nell'ambito dei diritti politici altri capi d'accusa riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957,

n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per

la elezione della Camera dei deputati"), in relazione agli artt. 100

del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali") e 157 del codice penale, promosso con ordinanza emessa

l'11 marzo 1987 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 232 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 11

marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale "del testo unico 30 marzo 1957, n.

361, in relazione agli artt. 100, testo unico 16 maggio 1960, n. 570

e 157 c.p." nella parte in cui non prevede che ai reati contemplati

dagli artt. 100, secondo e terzo comma, e 104, secondo comma, sia

applicabile il più breve termine di prescrizione di due anni,

anziché quello ordinario decennale;

Considerato che in ordinanza non è contenuto alcun cenno ai fatti

oggetto delle imputazioni e che il giudice a quo ha omesso ogni

riferimento alla intervenuta, prescritta delibazione in ordine alla

rilevanza della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati"), in relazione agli artt. 100, d.P.R. 16 maggio, n. 570

("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni comunali"), e 157 c.p., sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza n.

232 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI