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Sentenza 45/1987 ECLI:IT:COST:1987:45 Generato dall'IA

Sentenza 45/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 45/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge della regione Umbria approvata il 15 dicembre 1976

Regesto Legislator

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art. 41 Cost, art. 117 Cost; Sentenza 45/1987 · Corte costituzionale: comma, della legge della regione Umbria approvata il 15 dicembre 1976

Parole chiave

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art. 41 Cost art. 117 Cost

Disposizioni normative citate

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art. 41 Cost
iniziativa economica a sensi del terzo comma dell'art. 41 Cost." e
art. 117 Cost
è assunto dall'art. 117 Cost.: ha affermato che la riserva di legge

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge della regione Umbria approvata il 15 dicembre 1976

e riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale, recante

"Proroga di efficacia del vincolo

alberghiero", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 9 febbraio 1977, depositato in cancelleria il

16 successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Con ricorso notificato il 9 febbraio 1977 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42,

secondo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, della legge

riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria,

recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte

in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino

al 31 dicembre 1980 - "oltre i limiti precisati dalle leggi dello

Stato". Si assume in particolare in ricorso che la norma denunciata,

stabilendo che "il vincolo riguarda gli edifici destinati, in tutto o

in prevalenza, ad uso di albergo, pensione o locanda precedentemente

o successivamente all'entrata in vigore della presente legge", ha in

realtà disposto l'assoggettamento al vincolo alberghiero anche di

immobili diversi da quelli ai quali esclusivamente esso dovrebbe

riferirsi in forza degli artt. 26, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1946, n.

424, e 17, l. 12 marzo 1968, n. 326 (immobili adibiti ad uso

ricettivo prima dell'entrata in vigore del decreto n. 424 del 1946

ovvero utilizzati per fini ricettivi e costruiti con il contributo

pubblico); in tal modo violando un principio fondamentale posto da

leggi dello Stato, tra l'altro incidenti "sulla libertà di

iniziativa economica a sensi del terzo comma dell'art. 41 Cost." e

che pongono "limiti di godimento alla proprietà privata a sensi

dell'art. 42, secondo comma, Cost.", e dettando norme vertenti in

materia di diritto privato, come tale preclusa alla competenza

regionale.

La regione Umbria, costituitasi in giudizio, ha recisamente

negato che scelte contingenti del legislatore statale possano

assurgere al rango di principio; ha rilevato che il diritto privato

non può considerarsi materia nel senso in cui il concetto di materia

è assunto dall'art. 117 Cost.: ha affermato che la riserva di legge

in ordine alle limitazioni all'iniziativa economica e alla proprietà

privata di cui agli artt. 41 e 42 Cost. non integra una riserva

assoluta di legge "statale", sicché "nulla esclude che il

legislatore regionale possa stabilire, ovviamente sempre nel rispetto

del rapporto costituzionalmente sancito tra legge regionale e legge

statale, le limitazioni in oggetto"; ha, insomma, sostenuto la piena

legittimità della disposizione impugnata, espressione del potere

riconosciuto alle regioni dall'art. 1, lettera h) del d.P.R. n. 6 del

1972, che ha operato l'integrale trasferimento alla competenza

regionale della materia relativa al vincolo alberghiero.

Con memoria successivamente depositata, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha chiesto che venisse dichiarata

l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto

meno l'interesse ad una pronunzia concernente il provvedimento

legislativo impugnato, per effetto della sopravvenuta l. 17 maggio

1983, n. 217.

La citata legge quadro per il turismo n. 217 del 1983, all'art. 8,

primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con specifiche

leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive", senza

alcuna indicazione relativa all'ambito applicativo del vincolo

(tantomeno fondata sulla distinzione tra immobili destinati ad uso di

albergo in epoche diverse). A tale sopravvenuta normativa di

principio dovrà, d'ora in avanti, aversi dunque riguardo in ordine

all'estensione del vincolo alberghiero, sul quale la Corte ha tra

l'altro già avuto occasione di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981

dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art, 5, d.l. n. 460

del 1967, convertito nella l. n. 628 del 1970, sul rilievo che

l'incidenza del vincolo alberghiero sui soli immobili adibiti a tale

uso prima del 1945 integrasse una disparità di trattamento tra

proprietari non più sorretta, a causa del notevole sviluppo del

settore alberghiero, da alcuna razionale giustificazione. Inoltre,

essendo il suo termine d'efficacia già scaduto, la legge impugnata

non può più trovare applicazione, onde va dichiarata l'intervenuta

cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento

agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con

ricorso notificato il 9 febbraio 1977,

avverso la legge della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977,

recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte

in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino

al 31 dicembre 1980 - oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello

Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE