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Ordinanza 449/1987 ECLI:IT:COST:1987:449 Generato dall'IA

Ordinanza 449/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 449/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 449/1987 · Corte costituzionale: 1, primo e secondo

Parole chiave

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difetto di motivazione intervenuta prescrizione prova del dolo integrazione insufficiente permesso di promuovere un procedimento penale presupposto processuale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

secondo comma, del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ("Concessione di

amnistia per reati tributari") promossi con ordinanze emesse il 3

maggio 1985 dal Tribunale di Cremona e il 18 settembre 1986 dal

Tribunale di Udine, iscritte rispettivamente al n. 451 del registro

ordinanze 1985 e al n. 758 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985

e n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 18

settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo

comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, nella parte in cui esclude dal

beneficio dell'amnistia coloro che commisero reati tributari

concernenti l'imposta sul valore aggiunto nel periodo 1° gennaio

1982-30 gennaio 1982;

Considerato che l'omessa esposizione dei fatti relativi al

procedimento penale nel corso del quale la questione è stata

sollevata non consente di valutarne la rilevanza, essendo apodittica

l'affermazione del giudice a quo secondo il quale la questione

sarebbe senza dubbio rilevante "perché dalla sua risoluzione dipende

la possibilità o meno di dichiarare estinto il reato avendo avuto

l'imputato la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa

soltanto per i fatti commessi fino a tutto l'anno 1988";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

("Concessione di amnistia per reati tributari"), sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Udine con ordinanze

nn. 451 del 1985 e 758 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI