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Ordinanza 447/1987 ECLI:IT:COST:1987:447 Generato dall'IA

Ordinanza 447/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 447/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R.

Regesto Legislator

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Ordinanza 447/1987 · Corte costituzionale: Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R.

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente impieghi nella pubblica amministrazione responsabilità del funzionario soppressione dell'aiuto sociale ricorso all'assistenza sociale posizioni amministrative del funzionario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10

gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato)

promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R per il

Lazio, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R.

Lazio è stata sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97

Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R.

10 gennaio 1957 n. 3 nella parte in cui, nei confronti del pubblico

dipendente condannato per determinati reati, prevede la sanzione

della destituzione di diritto;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la

inammissibilità della questione, giusta la sentenza di questa Corte

n. 270 del 1986 che ha già preso in esame identiche fattispecie;

Considerato che non si ravvisano valide ragioni o nuove

prospettazioni tali da indurre a modifiche in punto e va dichiarata,

in conseguenza, la manifesta inammissibilità della questione;

che peraltro va fermamente ribadito l'invito a che il

legislatore abbia a procedere in tempi brevi ad una attenta

riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi

afferenti la disciplina della sanzione di cui trattasi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto

degli impiegati civili dello Stato) sollevata dal T.A.R. Lazio, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI