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Ordinanza 444/1987 ECLI:IT:COST:1987:444 Generato dall'IA

Ordinanza 444/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 444/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,

Regesto Legislator

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Ordinanza 444/1987 · Corte costituzionale: 285,

Parole chiave

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esenzione dall'assicurazione malattie rendita d'invalidità della previdenza professionale indennità giornaliere di malattia sussidi per premi di cassa malati prestazione all'indipendente autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b),

legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

concernente provvedimenti per il finanziamento del

servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento

del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle

pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 21

novembre 1983 dal Pretore di Orvieto iscritta al n. 365 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 il Pretore

di Orvieto, sul ricorso proposto da liberi professionisti con

"concomitante status di dipendenti o pensionati", ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art.3, lett. b), l. 29

febbraio 1980, n. 33 nella parte in cui non assoggetta al pagamento

dei contributi di malattia anche il reddito prodotto con l'esercizio

della libera professione, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 53

Cost., assumendosi dal giudice a quo "che l'art.14 del d.l. n.

463/1983 come convertito avendo sul punto carattere innovativo non è

applicabile alla fattispecie";

che nel presente giudizio è intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo

per l'infondatezza della questione proposta;

Considerato che, nel senso meramente auspicato dal giudice a quo,

l'art.14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983,

n. 638 ha fornito, invece, puntuale interpretazione autentica -

riconosciuta costituzionalmente legittima (sent. n. 167 del 1986) -

dell'impugnato art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv.

in l. 29 febbraio 1980, n. 33;

che ricorrendo, in conseguenza, l'applicabilità in fattispecie

della predetta norma la questione va dichiarata manifestamente

infondata;.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979, n. 663

conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33 sollevata dal Pretore di Orvieto,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI