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Ordinanza 443/1987 ECLI:IT:COST:1987:443 Generato dall'IA

Ordinanza 443/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 443/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giugno 1955, n. 592, nella parte in cui la corresponsione delle quote

Regesto Legislator

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Ordinanza 443/1987 · Corte costituzionale: giugno 1955, n. 592, nella parte in cui la corresponsione delle quote

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile discriminazione fondata sul sesso uguaglianza di trattamento salario familiare congedo di paternità diritto agli assegni per figli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 del d.P.R. 3

giugno 1955, n. 592 (Regolamento per la corresponsione delle quote

complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenne al

personale femminile in caso di disoccupazione del marito) promosso

con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal T.A.R per il Lazio,

iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Allemand

Vittoria ed altre contro il Ministero per i beni culturali ed

ambientali, ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 29, 37

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 3

giugno 1955, n. 592, nella parte in cui la corresponsione delle quote

complementari di indennità di carovita (ora quote di aggiunta di

famiglia) per figli minori a carico, in favore del personale

femminile coniugato, è prevista soltanto se il marito si trovi in

particolari condizioni (assenza, inabilità al lavoro, separazione

legale, disoccupazione o detenzione) laddove invece al personale

maschile, per i figli minori a carico, competono le suddette quote

indipendentemente dalla situazione in cui versi la moglie;

che la violazione dei menzionati parametri costituzionali è

dedotta per assunta discriminazione in base al sesso, ai danni della

donna lavoratrice coniugata con figli minori a carico;

che il T.A.R. non manca, comunque, di rilevare che la questione

va riferita soltanto al periodo antecedente l'entrata in vigore della

l. 9 dicembre 1977, n. 903, "che ha assicurato la parità dei

lavoratori d'ambo i sessi nonché la parità dei coniugi per quanto

concerne l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia";

Considerato che l'impugnato d.P.R. n. 592 del 1955, avendo natura

regolamentare, sfugge al sindacato di questa Corte, talché la

relativa questione si appalesa manifestamente inammissibile;

che peraltro, ai fini prospettati, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,

l. 11 aprile 1950, n.130 come modificato dall'art. 8 l. 8 aprile

1952, n. 212, da cui trae fonte l'impugnato regolamento (sentenza n.

83 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art.1 d.P.R 3 giugno 1955, n. 592 (Regolamento

per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di

carovita per la prole minorenne al personale femminile in caso di

disoccupazione del marito), sollevata dal T.A.R. Lazio, in

riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI