Ordinanza 442/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 442/1987 · Corte costituzionale: ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei
cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari),
promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Pretore di Atri,
iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Atri, con ordinanza del 14 maggio 1982,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
sotto il profilo di un'ingiustificata disparità di trattamento
sanzionatorio che sarebbe operata nei confronti dell'esercente di
impresa molitoria, il quale è tenuto a confezionare gli sfarinati in
sacchi chiusi con sigillo o valvola, mentre il riconfezionatore
potrebbe usare sacchi chiusi con incollaggio, purché portanti a
stampa le prescritte indicazioni ed il nome del riconfezionatore
stesso;
Considerato - a prescindere dal rilievo che la giurisprudenza
costante della Cassazione ritiene che il predetto art. 13, nel
vietare l'immissione in commercio di sfarinati in sacchi "privi di
sigillo" che identifichi l'impresa molitoria, si riferisce non solo
al produttore ma anche al commerciante che acquista la merce per
lavorarla ed a sua volta rivenderla - che nel procedimento a quo
all'imputato è contestata esclusivamente la violazione dell'art. 13
in esame e che si tratta di reato depenalizzato per effetto della
legge 24 novembre 1981, n. 689, cosicché la sollevata questione nel
procedimento penale a quo è manifestamente irrilevante;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 luglio 1967,
n. 580, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di
Atri con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI