Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 441/1987 ECLI:IT:COST:1987:441 Generato dall'IA

Ordinanza 441/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 441/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 441/1987 · Corte costituzionale: 2, lett. c), n.

Parole chiave

Generato dall'IA
deroga alla licenza edilizia costruzione abusiva non attribuzione a una zona servitù di divieto di costruzione zona inedificabile aiuto alla costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n.

1, ultima parte, del d.P.R.18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di

amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile

1982 dal Pretore di Menaggio, iscritta al n. 338 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Menaggio, con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R.

18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui esclude dall'amnistia i

reati di costruzione abusiva senza concessione su aree soggette a

vincoli paesaggistici;

che il Pretore considera irragionevole che il legislatore,

introducendo un criterio sostanziale che prescinde dalla presenza

della concessione, esclude l'amnistia a causa della presenza di

vincoli paesaggistici, che costituiscono un dato formale, quando la

costruzione abusiva sia stata realizzata in zone che il piano

regolatore destina ad espansione residenziale;

Considerato che la previsione legislativa dei piani regolatori e

quella dei piani paesaggistici rispondono alla necessità di tutelare

beni ed interessi differenziati;

che, pertanto, non è irragionevole che il legislatore abbia

incluso tra i reati amnistiabili quelli compiuti in violazione dei

piani regolatori e non quelli commessi in spregio ai piani

paesaggistici;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 18 dicembre

1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Menaggio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI