Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 44/1987 ECLI:IT:COST:1987:44 Generato dall'IA

Sentenza 44/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 44/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 gennaio 1977,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 44/1987 · Corte costituzionale: Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 gennaio 1977,

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

regione Lazio approvata il 27 ottobre 1976 e riapprovata il 22

dicembre 1976 dal Consiglio regionale, recante "Nuove norme per il

finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi

regionali nn. 7 e 8 del 24 gennaio 1975", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 gennaio 1977,

depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 1 del

registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Con ricorso notificato il 12 gennaio 1977 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e

130 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12

della legge della regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1976,

recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e

modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975"

nella parte in cui, in contrasto col principio fondamentale in

materia posto dall'art. 16, terzo

comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri ed

assistenza ospedaliera), dispone che le deliberazioni degli enti

ospedalieri con le quali vengono approvati i bilanci preventivi sono

soggette a mero controllo di legittimità, anziché di merito.

La regione Lazio, costituitasi in giudizio in persona del

Presidente, ha chiesto che il ricorso venga rigettato siccome

assolutamente infondato, posto che dai precedenti articoli della

legge impugnata risulta che il controllo di merito è puntualmente

previsto, sicché il ricorso trarrebbe sostanzialmente origine

dall'omessa lettura del testo normativo nella sua interezza.

In base al disposto di cui all'art. 66, penultimo comma, della

sopravvenuta legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale) gli enti ospedalieri hanno cessato di esistere

in esito all'intervenuto trasferimento dei beni (e delle funzioni) ai

comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

È dunque cessata la materia del contendere, secondo quanto

ritenuto in casi analoghi dalla Corte con sentenza

n. 119 del 1985 e con ordinanza n. 376 del 1985;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento

agli artt. 117 e 130 Cost. con ricorso notificato in data 12 gennaio

1977, dell'art. 12 della legge della regione Lazio riapprovata il 22

dicembre 1976, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti

ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24

gennaio 1975" (reg. ric. n. 1 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE