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Ordinanza 439/1987 ECLI:IT:COST:1987:439 Generato dall'IA

Ordinanza 439/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 439/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 439/1987 · Corte costituzionale: 7 della legge 2

Parole chiave

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esplosivi e articoli pirotecnici violazioni della legge sulle armi sostanze pericolose caso poco grave traffico aggravato di stupefacenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2

ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi)

sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove

norme contro la criminalità) promosso con ordinanza emessa l'8 marzo

1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno, iscritta al n. 271 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 262 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza in

epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967,

n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n,

497, in quanto, prevedendo la riduzione di un terzo della pena

edittale relativa ai reati attinenti alle armi da guerra se i fatti

medesimi si riferiscono alle armi comuni da sparo, senza accordare

questo trattamento favorevole ai "giocattoli pirici" e in genere agli

esplosivi di cui alla cat. V del D.M. 4 aprile 1973 (i quali

sarebbero dotati di capacità d'offesa assai ridotta e comunque

sicuramente minore di quella delle armi comuni da sparo), determina

una ingiustificata disparità di trattamento in danno dell'imputato

della fattispecie meno grave, che non potrà fruire della riduzione

di pena prevista invece per l'imputato della fattispecie più grave;

Considerato che, secondo la giurisprudenza costante di questa

Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali

comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la

qualità e la misura della pena per i diversi comportamenti e che

l'esercizio di questo potere può essere censurato per violazione

dell'art. 3 Cost. solo nei casi in cui non sia rispettato il limite

della razionalità;

che la fattispecie disciplinata dalla norma denunciata -

detenzione e vendita di "giocattoli pirici" non "sclassificati" dal

D.M. 4 aprile 1973, e pertanto da qualificare come esplosivi - è

diversa, in funzione di una maggiore potenzialità offensiva, da

quelle relative alle armi comuni da sparo;

che, pertanto, il legislatore, non estendendo a detta

fattispecie la diminuente de qua ha operato una scelta che,

rientrando sicuramente nella sua discrezionalità e, non apparendo

arbitraria o irrazionale, non può essere censurata da questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come

sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Ascoli

Piceno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI