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Ordinanza 436/1987 ECLI:IT:COST:1987:436 Generato dall'IA

Ordinanza 436/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 436/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 436/1987 · Corte costituzionale: 4 agosto 1978,

Parole chiave

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sanzioni penali adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva prescrizione della pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
epigrafe, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978,

n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) promosso con ordinanza

emessa il 6 febbraio 1981 dal Pretore di Voltri, iscritta al n. 282

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 248 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Voltri, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

(Concessione di amnistia e indulto) nella parte in cui non prevede

una norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia

sui reati contravvenzionali, anche sugli illeciti amministrativi già

costitutivi di contravvenzioni cosiddette "depenalizzate";

che, ad avviso del giudice rimettente, da tale omissione sarebbe

derivata una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto

sanzioni pecuniarie di condotte meno pericolose, tanto da essere

state depenalizzate, non sono state estinte, mentre, per effetto

delle ammende amnistiate, sono state estinte sanzioni relative ad

illeciti più pericolosi, già punibili con pene criminali, le quali

peraltro non sono oggi più convertibili in pene detentive;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che, a parte la già di per sé esaustiva

considerazione circa l'ambito di applicazione dell'istituto della

amnistia, che non riguarda propriamente gli illeciti amministrativi,

la denunciata disparità di trattamento, basata sul presupposto di

una maggiore gravità degli illeciti contravvenzionali, rientranti

nell'odierno provvedimento di clemenza, rispetto ai meno gravi

illeciti amministrativi, per converso non contemplati dall'amnistia,

è del tutto priva di fondamento. I reati contravvenzionali e gli

illeciti amministrativi configurano situazioni giuridiche

differenziate ed incomparabili in quanto fanno parte di settori

dell'ordinamento giuridico del tutto distinti; non si vede, pertanto,

quale omogeneità possa sussistere tra le due categorie che consenta

di istituire un valido raffronto con riferimento al principio di

eguaglianza. Peraltro le scelte del legislatore di assegnare le varie

condotte all'una o all'altra categoria sono eminentemente

discrezionali, fondate unicamente su criteri di politica legislativa,

insindacabili in questa sede;

che "compete esclusivamente al legislatore la scelta del

criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le

relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che

ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee

di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta

da alcuna ragionevole giustificazione" (sentt. nn. 214/1975,

59/1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza, in

epigrafe citata, emessa dal Pretore di Voltri.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI