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Ordinanza 435/1987 ECLI:IT:COST:1987:435 Generato dall'IA

Ordinanza 435/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 435/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 435/1987 · Corte costituzionale: 3 Cost., questione di

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi regolamentazione della caccia parità delle armi abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle

armi) sostituiti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme

contro la criminalità), in relazione all'art. 22 della legge 18

aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per

il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso

con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Tribunale di Chiavari,

iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, con l'ordinanza in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967,

n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n.

110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non

autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre è

esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma (cfr.

art. 22 della legge n. 110 del 1975, cit.) che consentirebbero "una

più frequente e, quindi, incontrollabile e maggiormente pericolosa,

circolazione delle armi stesse";

Considerato che, secondo la giurisprudenza costante di questa

Corte, non può censurarsi, sotto il profilo della disparità di

trattamento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi,

argomentando che interessi di uguale misura o addirittura più

rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn.

168/1982, 132/1986 e 297/1986);

che, in particolare, nella specie, si chiede l'annullamento di

una norma che ragionevolmente incrimina la vendita o la cessione non

autorizzata di armi, a tutela dell'interesse al controllo della

circolazione delle armi, e ciò soltanto a causa della omessa

incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato delle armi

stesse;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come

sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Chiavari con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI