Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 432/1987 ECLI:IT:COST:1987:432 Generato dall'IA

Sentenza 432/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 432/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 432/1987 · Corte costituzionale: unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, del

d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo

unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione

siciliana), promosso con sentenza emessa il 14 aprile 1986 dal

Tribunale di Patti, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Nel corso di un giudizio proposto da Scalisi Carlo Giuseppe ed

altro e Feno Antonini ed altri avente per oggetto l'eleggibilità

alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi

ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento

dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il

Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3

che prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di

coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene

il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154

qualifica tali situazioni in termini di incompatibilità onde si

verificherebbe una disparità di trattamento tra la disciplina

vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio

nazionale.

Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura Generale dello Stato.

È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n.

3 che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale

di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in

riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione.

La questione come prospettata dal giudice a quo è fondata.

Difatti l'asserita disparità di trattamento in ordine ai requisiti

per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a

quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 è

stata già censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi

di ineleggibilità previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9.

In tale sentenza è stato rilevato che le situazioni che erano

previste come cause di ineleggibilità nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5

d.P. R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come

causa di incompatibilità, mentre la disparità di trattamento non

trova plausibile giustificazione in rapporto alla potestà

legislativa primaria della regione, né ricorrono in tali fattispecie

le ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia.

Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del

d.P. R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora

sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al

n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimità

costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come

causa di ineleggibilità anziché di incompatibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del

Decreto Presidente Regione Siciliana 20 agosto 1960 n. 3

(Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei

consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui

prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere

comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che

hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI