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Ordinanza 429/1987 ECLI:IT:COST:1987:429 Generato dall'IA

Ordinanza 429/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 429/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 42 Cost, art. 28 Cost; Ordinanza 429/1987 · Corte costituzionale: dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania

Parole chiave

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prevenzione antisismica assicurazione contro il terremoto ordinanza di necessità protezione degli inquilini mercato immobiliare restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
contrastasse: a) con l'art. 3 Cost., per il deteriore ingiustificato
art. 42 Cost
rispetto alla generalità dei cittadini; b) con l'art. 42 Cost., per
art. 28 Cost
non fondatezza del riferimento all'art. 28 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27

febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione stralcio

dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania

e della Basilicata) conv. in legge 29 aprile 1982 n. 187, promosso

con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo

regionale della Campania, nel procedimento vertente tra Borghese

Clelia ed il Comune di Napoli, iscritta al n. 255 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con atto notificato il 31 marzo 1981 Borghese Clelia

ed Ernestina impugnavano un decreto con cui il Sindaco di Napoli

aveva requisito un immobile di loro proprietà al fine di sistemarvi

alcuni esercizi commerciali colpiti dal terremoto del novembre 1980;

che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 22

ottobre 1986 (reg. ord. n. 255 del 1987) rilevava che l'art. 4 del

sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29

aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare legittimi,

ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali,

i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della

Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre

1981 purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad

assicurare servizi necessari per la collettività e a soddisfare

esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi

sismici;

che il Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice

adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei

provvedimenti impugnati;

che, tanto premesso, il Tribunale dubitava che l'art. 4 cit.

contrastasse: a) con l'art. 3 Cost., per il deteriore ingiustificato

trattamento riservato ai destinatari dei detti atti amministrativi

rispetto alla generalità dei cittadini; b) con l'art. 42 Cost., per

l'eccessiva compressione della proprietà immobiliare; c) con gli

artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione dell'azione di responsabilità

del pubblico funzionario, conseguente all'eventuale annullamento del

provvedimento di requisizione;

Considerato che le questioni sono state già decise con sentenza

n. 100 del 1987, la quale ha osservato come il fondamento della norma

impugnata risieda nelle necessità determinate dal terremoto del

1980, con efficacia limitata alla prima fase dell'emergenza;

che la stessa norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti

emanati in quel periodo dall'autorità amministrativa, sui quali, per

contro, resta salvo il controllo giurisdizionale concernente il

rispetto delle norme della Costituzione, dei principi fondamentali

concernenti i principali istituti giuridici, delle norme relative

all'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato

sugli eventuali vizi di eccesso di potere, rivelandosi così

infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che è stata altresì dichiarata priva di fondamento la censura

relativa all'art. 42 Cost., poiché, anche sussistendo la norma

impugnata, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della

proprietà immobiliare deve in ogni caso corrispondere un congruo

indennizzo;

che, infine, la sopra citata sentenza ha escluso la violazione

del principio di eguaglianza, non essendo comparabili le situazioni

in cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio

nazionale rimasto indenne;

che le suesposte considerazioni valgono anche ad evidenziare la

non fondatezza del riferimento all'art. 28 Cost.;

che conseguentemente le predette questioni risultano ora

manifestamente infondate (v. anche l'ordinanza n. 262 del 1987);

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come

convertito dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, 28, 42 e 113 Cost., dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 100 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI