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Ordinanza 427/1987 ECLI:IT:COST:1987:427 Generato dall'IA

Ordinanza 427/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 427/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 427/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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sospensione dell'esecuzione potere esecutivo opposizione al precetto esecutivo esecuzione della pena esecuzione amministrativa abbandono del procedimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 25

settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal

Pretore di Napoli-Barra nel procedimento civile vertente tra Galasso

Rosa e Esattoria Comunale di Napoli, iscritta al n. 4 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Galasso

Rosa, soggetto passivo di esecuzione esattoriale, il Pretore di

Napoli-Barra con ordinanza del 15 ottobre 1986 (reg. ord. n. 4 del

1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che affida solo all'Intendente di

finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva;

che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il

principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale,

di cui agli artt. 3, 24, 113 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che le questioni debbono essere dichiarate

manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con

quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, e con

numerosi altri provvedimenti, tra cui ultimamente le ordinanze n. 68

e n. 288 del 1986;

che con questi la Corte ha escluso la fondatezza delle questioni

nella considerazione che la garanzia cautelare non costituisce, alla

stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della

funzione giurisdizionale;

che la Corte ha altresì osservato come contro gli atti

esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di

sospensione attribuito all'Intendente di finanza e dalla iscrizione

in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati,

anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle Commissioni

tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Pretore di

Napoli-Barra con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI