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Ordinanza 425/1987 ECLI:IT:COST:1987:425 Generato dall'IA

Ordinanza 425/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 425/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 425/1987 · Corte costituzionale: gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

Parole chiave

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ampliamento dell'espropriazione restrizione della proprietà protrazione della locazione sequestro di beni immobili continuazione dell'esecuzione proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
e così contrastare con l'art. 24 Cost.;
art. 3 Cost
Considerato che la denunziata violazione dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 23

gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in

materia di sfratti), conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con

l'ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dal Pretore di Viterbo nel

procedimento civile vertente tra Goletti Girolamo e Cutigni

Giovannina, ordinanza iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con sentenza del 29 dicembre 1982 Cutigni Giovannina

veniva condannata dal Tribunale di Viterbo a rilasciare al

proprietario Goletti Girolamo un immobile abitativo, detenuto senza

titolo; notificatole il precetto, ella proponeva istanza di proroga

dello sfratto ai sensi del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in

l. 25 marzo 1982 n. 94;

che, sospesa l'esecuzione, in sede di comparizione delle parti

la Cutigni affermava di aver goduto dell'immobile in parziale

corrispettivo per un cessato rapporto di lavoro subordinato;

che, sulla base di tale affermazione relativa al preesistente

rapporto sostanziale, il Pretore di Viterbo con ordinanza del 29

aprile 1983 (reg. ord. n. 465 del 1983) sollevava, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 d.l. cit., nella parte in cui prevedeva che la dilazione

degli sfratti fosse applicabile ai rapporti di locazione e non anche

a quelli in cui il godimento dell'immobile fosse connesso

occasionalmente (e non necessariamente, come ad esempio nel caso dei

cosiddetti alloggi di servizio) ad un rapporto di lavoro;

che detta omissione di previsione, oltre a determinare

un'ingiustificata disparità di trattamento, sembrava al Pretore

anche menomare la tutela giurisdizionale del detentore dell'immobile

e così contrastare con l'art. 24 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che la denunziata violazione dell'art. 3 Cost. è

manifestamente insussistente giacché il principio d'eguaglianza

comporta il pari trattamento di situazioni eguali, mentre le

situazioni poste a confronto dal giudice sono differenti: infatti non

possono all'evidenza assimilarsi il godimento di un immobile quale

elemento della retribuzione, che ha per presupposto indefettibile la

persistenza del rapporto di lavoro, e quello relativo al contratto di

locazione;

Che manifestamente fuor di proposito è l'invocato art. 24 Cost.,

il quale è diretto ad assicurare la tutela giurisdizionale di una

posizione sostanziale spettante al soggetto, mentre nella specie è

proprio tale posizione che difetta, come ha accertato il giudice a

quo;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in

l. 25 marzo 1982 n. 94, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost. dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI