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Ordinanza 423/1987 ECLI:IT:COST:1987:423 Generato dall'IA

Ordinanza 423/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 423/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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relazione alle norme di cui alla legge 21 luglio 1984 n. 400" (recte:

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Ordinanza 423/1987 · Corte costituzionale: 400" (recte:

Parole chiave

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primato del diritto concorso materiale di reati parzialità del giudice proporzionalità della pena diritto processuale codice di procedura penale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, ultima

parte, del codice di procedura penale, in relazione alla legge 21

(recte: 31) luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale

e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con

ordinanza emessa il 31 luglio 1986 dal Tribunale di Teramo nel

procedimento penale a carico di Saccomandi Enrico ed altri, iscritta

al n. 698 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno

1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 31 luglio

1986, emessa nel giudizio a carico di Saccomandi Enrico ed altri, ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

l'art. 39, ultima parte, del codice di procedura penale, "in

relazione alle norme di cui alla legge 21 luglio 1984 n. 400" (recte:

31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui stabilisce che, laddove

sussista continuazione fra reati, dei quali alcuni di competenza del

tribunale ed altri di competenza del pretore, se il reato più grave

è di competenza pretorile, la cognizione per tutti i reati

appartiene al pretore;

e che il giudice a quo perviene a tale interpretazione della norma

censurata muovendo dalla convinzione che, ove non si rendesse

possibile l'instaurazione del simultaneus processus e la conseguente

attribuzione al pretore "anche della cognizione dei reati... di

competenza superiore", diverrebbe impossibile applicare la disciplina

del reato continuato, con la necessaria applicazione - "contro il

principio del favor rei" - delle norme sul cumulo materiale delle

pene;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che - a parte ogni rilievo circa l'interpretazione

prospettata dal giudice a quo relativamente alla competenza ratione

materiae nell'ipotesi di reati uniti dal vincolo della continuazione

- l'art. 39, terzo comma, del codice di procedura penale appare

erroneamente coinvolto nel giudizio di legittimità costituzionale,

in quanto la norma censurata regola non già gli effetti della

continuazione sulla competenza per materia (tali effetti rientrano,

invece, nella disciplina dell'art. 46, primo comma, del codice di

procedura penale), ma esclusivamente gli effetti della continuazione

sulla competenza per territorio;

e che, quindi, risulta denunciata una norma che mai dovrebbe

ricevere applicazione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Considerato che - a parte ogni rilievo circa l'interpretazione

prospettata dal giudice a quo relativamente alla competenza ratione

materiae nell'ipotesi di reati uniti dal vincolo della continuazione

- l'art. 39, terzo comma, del codice di procedura penale appare

erroneamente coinvolto nel giudizio di legittimità costituzionale,

in quanto la norma censurata regola non già gli effetti della

continuazione sulla competenza per materia (tali effetti rientrano,

invece, nella disciplina dell'art. 46, primo comma, del codice di

procedura penale), ma esclusivamente gli effetti della continuazione

sulla competenza per territorio;

e che, quindi, risulta denunciata una norma che mai dovrebbe

ricevere applicazione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39, terzo comma, del codice di

procedura penale, in relazione alle norme di cui alla legge 31 luglio

1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello

contro le sentenze del pretore), sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del

31 luglio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI