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Ordinanza 421/1987 ECLI:IT:COST:1987:421 Generato dall'IA

Ordinanza 421/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 421/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 81 cod. pen, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 421/1987 · Corte costituzionale: 8 della legge 24

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate criminalità persistente proseguimento dell'erogazione delle prestazioni sanzioni penali formazione di una pena complessiva reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
art. 81 cod. pen
previsto dall'art. 81 cod. pen.
art. 27 della Costituzione
considerare che l'intero art. 27 della Costituzione si applica solo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24

novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dal Pretore di Biella nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Gattuso Giorgio e il comune

di Biella, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;

2) ordinanza emessa il 1° marzo 1985 dal Pretore di Rimini nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Brandina Stefano ed altri e

la Prefettura di Forlì, iscritta al n. 261 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 208-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 27 maggio 1986 dal Pretore di Torino nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra D'Abrosio Pietro e la città

di Torino, iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 dal Pretore di

Castelfiorentino nel procedimento civile vertente tra Ciro Antonio e

la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 140 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dal Pretore di Bassano

del Grappa nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Pionier

Case e il comune di Enego, iscritta al n. 147 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella

parte in cui prevede il cumulo giuridico delle sanzioni

amministrative per la sola ipotesi di concorso formale e non anche

per l'ipotesi in cui gli illeciti vengano commessi in modo

continuato, disciplinando così in modo difforme fattispecie

sostanzialmente uguali (ordinanze nn. 480/84; 385/86; 140/87;

147/87);

b) dello stesso art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui non estende all'illecito amministrativo il regime

previsto dall'art. 81 cod. pen. per il reato continuato, determinando

così una disparità di trattamento tra l'autore dell'illecito

amministrativo e l'autore dell'illecito penale, non giustificata,

avuto riguardo alla notevole omogeneità della disciplina dei due

tipi di responsabilità, così come è configurata dalla legge n.

689/1981 (ord. n. 261/85);

Considerato quanto alla questione sub a):

1) che l'ipotesi del concorso formale - consistente nella

realizzazione di più illeciti mediante una sola azione od omissione

- è ben diversa dall'ipotesi dalla continuazione, consistente invece

nella realizzazione di più illeciti mediante più azioni od

omissioni, seppure attuate in esecuzione di un medesimo disegno;

2) che la Corte costituzionale, con sentenza n. 217/1972, ha

già statuito che il dare al concorso di reati una diversa disciplina

agli effetti della pena, distinguendo quando si deve applicare il

criterio generale del cumulo materiale e quando invece il criterio

particolare del cumulo giuridico, non pone in essere discriminazioni

ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto ciascun istituto

opera nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione o

condizione prevista;

Considerato quanto alla questione sub b):

che il raffronto tra previsioni della disciplina penale e

previsioni di quella amministrativa è scarsamente significativa, se

si tiene conto che tra le due categorie di illeciti esistono

sostanziali diversità, anche sul piano costituzionale (basta

considerare che l'intero art. 27 della Costituzione si applica solo

alla materia penale, così come il principio della irretroattività

della legge, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione:

v. sentenza n. 68/1984);

che il legislatore del 1981 ha disciplinato l'illecito

amministrativo anche con ricorso ad istituti di diritto civile (v.

l'art. 6 in tema di responsabilità solidale e l'art. 28 in tema di

prescrizione), di modo che appare insussistente la omogeneità della

disciplina penale e di quella amministrativa, posta dal giudice a quo

a fondamento della questione;

che l'istituto della continuazione si fonda sulla esistenza di

un medesimo disegno criminoso, per il cui accertamento si richiede

una indagine psicologica, irrilevante invece per l'illecito

amministrativo (v. art. 3 della legge n. 689/1981);

Considerato che per le ragioni esposte entrambe le questioni

risultano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689

("Modifiche al sistema penale"), sollevate con le ordinanze in

epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI