Ordinanza 420/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 420/1987 · Corte costituzionale: nella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 marzo 1983 dal Pretore di Todi nel
procedimento civile vertente tra Zoppetti Maria e la Prefettura di
Perugia, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1986 dal Pretore di Saluzzo
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Palmero Oreste ed altri
e il Presidente della Regione Piemonte, iscritta al n. 752 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 60, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine
di prescrizione superiore a quello stabilito dall'art. 157, n. 6 cod.
pen. per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero,
diversamente da quanto stabilito dagli artt. 157, 161, 172 e 173 cod.
pen., la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito;
Considerato che il raffronto fra la disciplina penale e quella
amministrativa è di per sé di scarso significato, ove si
considerino le importanti diversità che esistono tra le due
categorie di illecito, già sul piano costituzionale (l'intero testo
dell'art. 27 della Costituzione si applica soltanto alla
responsabilità penale; il principio della irretroattività della
legge è costituzionalizzato solo con riguardo alla materia penale:
v. Corte cost. n. 68/1984);
che importanti diversità si ravvisano altresì sul piano della
normativa ordinaria, ove si consideri che il legislatore del 1981,
tenuto conto della peculiarità della materia, ha disciplinato
l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di diritto
civile (non solo nei casi cui ci si riferisce nella specie, ma
ugualmente per la responsabilità solidale: v. art. 6);
che non potendosi ravvisare quella omogeneità di situazioni che
il giudice a quo pone a fondamento della questione, la stessa va
ritenuta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689
("Modifiche al sistema penale"), sollevata con le ordinanze in
epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI