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Ordinanza 420/1987 ECLI:IT:COST:1987:420 Generato dall'IA

Ordinanza 420/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 420/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 420/1987 · Corte costituzionale: nella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine

Parole chiave

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sanzione amministrativa inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine impugnazione di decisioni amministrative esecuzione amministrativa perenzione del diritto amministrativo ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
art. 27 della Costituzione
dell'art. 27 della Costituzione si applica soltanto alla
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge

24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 marzo 1983 dal Pretore di Todi nel

procedimento civile vertente tra Zoppetti Maria e la Prefettura di

Perugia, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1986 dal Pretore di Saluzzo

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Palmero Oreste ed altri

e il Presidente della Regione Piemonte, iscritta al n. 752 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine

di prescrizione superiore a quello stabilito dall'art. 157, n. 6 cod.

pen. per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero,

diversamente da quanto stabilito dagli artt. 157, 161, 172 e 173 cod.

pen., la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito;

Considerato che il raffronto fra la disciplina penale e quella

amministrativa è di per sé di scarso significato, ove si

considerino le importanti diversità che esistono tra le due

categorie di illecito, già sul piano costituzionale (l'intero testo

dell'art. 27 della Costituzione si applica soltanto alla

responsabilità penale; il principio della irretroattività della

legge è costituzionalizzato solo con riguardo alla materia penale:

v. Corte cost. n. 68/1984);

che importanti diversità si ravvisano altresì sul piano della

normativa ordinaria, ove si consideri che il legislatore del 1981,

tenuto conto della peculiarità della materia, ha disciplinato

l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di diritto

civile (non solo nei casi cui ci si riferisce nella specie, ma

ugualmente per la responsabilità solidale: v. art. 6);

che non potendosi ravvisare quella omogeneità di situazioni che

il giudice a quo pone a fondamento della questione, la stessa va

ritenuta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689

("Modifiche al sistema penale"), sollevata con le ordinanze in

epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI