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Ordinanza 418/1987 ECLI:IT:COST:1987:418 Generato dall'IA

Ordinanza 418/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 418/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26

Regesto Legislator

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artt. 3 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 418/1987 · Corte costituzionale: 23 del d.P.R. 26

Parole chiave

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tempestività tributaria differimento dell'imposizione sottrazione di un contributo arretrati d'imposta imposte indirette pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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artt. 3 Cost
contrasto con gli artt. 3 Cost.
art. 3 Cost
contrasto con l'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 10,

n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) nn. 2 ordinanze emesse il 5 novembre 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Belluno sui ricorsi proposti dalla

S.p.a. Immobiliare Roganzuolo, iscritte ai nn. 217 e 218 del Registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 113-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto dalla

s.r.l. Azienda Agricola Pantanelli 1° contro l'Ufficio del Registro

di Montepulciano, iscritta al n. 265 del Registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208- bis

dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Visentin

Graziano contro l'Ufficio del Registro di Verona, iscritta al n. 63

del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 18 novembre 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dalla S.p.a.

Lloyd Adriatico contro l'Ufficio del Registro 1° Atti Pubblici di

Roma, iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale

dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla

S.p.a. Saico contro l'Ufficio del Registro di San Donà di Piave,

iscritta al n. 749 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima serie speciale

dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 18 dicembre 1986 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Bolzano sul ricorso proposto da

Mumelter Christina ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano,

iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale

dell'anno 1987;

7) ordinanza emessa il 26 aprile 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da Esposito

Cesariello Benedetto contro l'Ufficio del Registro di Castellammare

di Stabia, iscritta al n. 259 del Registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 5 novembre 1984, il 7

febbraio 1985, il 17 dicembre 1984 (pervenuta il 23 ottobre 1986),

l'11 novembre 1985, il 18 novembre 1985, il 26 aprile 1986 e il 18

dicembre 1986 rispettivamente dalla Commissione tributaria di primo

grado di Belluno (ordd. nn. 217, 218/1985), di Siena (ord. n.

265/1985), di Venezia (ord. n. 749/1986), di Verona (ord. n.

63/1986), di Roma (ord. n. 336/1986), di Napoli (ord. n. 259/1987) e

da quella di secondo grado di Bolzano (ord. n. 135/1987) è stata

sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto prevede la

sanzione della soprattassa (in misura pari all'ammontare dell'imposta

INVIM) tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione, per

contrasto con gli artt. 3 Cost. (ordd. nn. 217, 218, 265/1985,

135/1987) e 76 Cost., in relazione all'art. 10, n. 11, legge 9

ottobre 1971, n. 825 (ordd. nn. 217, 218, 265/1985, 749, 63,

336/1986, 259/1987);

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto

avanti a questa Corte nei relativi giudizi, ad eccezione di quello

promosso con l'ord. 749/1986, concludendo per l'infondatezza della

questione;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché

i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica

pronuncia;

che essendo obiettivo primario del fisco aver assicurata la

maggiore rapidità nell'espletamento di quegli obblighi cui sono

connessi il potere di accertamento dell'Ufficio e, in definitiva, la

più solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorse

finanziarie dello Stato, l'equiparazione di cui trattasi non si

palesa irrazionale ed è pertanto palesemente infondato l'assunto

contrasto con l'art. 3 Cost.;

che le medesime ragioni danno evidente contezza del rispetto, da

parte del legislatore delegato, della direttiva di cui all'art. 10,

n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, circa "la migliore

commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e

soggettiva delle violazioni";

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. e

in relazione all'art. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825,

rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Belluno, Siena, Venezia, Verona, Roma, Napoli nonché da quella di

secondo grado di Bolzano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI