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Ordinanza 416/1987 ECLI:IT:COST:1987:416 Generato dall'IA

Ordinanza 416/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 416/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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27, terzo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80-bis

Regesto Legislator

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Ordinanza 416/1987 · Corte costituzionale: 80-bis

Parole chiave

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revoca della licenza condurre guida senza autorizzazione confisca del veicolo a motore divieto di condurre infrazione alle norme della circolazione azione mobiliare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), introdotto con l'art. 142 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

ordinanze emesse il 15 marzo 1985 e il 17 maggio 1985 dal Pretore di

Novafeltria, iscritte rispettivamente ai nn. 520 e 772 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, e n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Novafeltria, con due ordinanze del 15

marzo e del 17 maggio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art.

27, terzo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80-bis

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto dall'art. 142

della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede "la

confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della

relativa patente";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

e che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione sia in

punto di rilevanza sia in punto di non manifesta infondatezza, così

eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre

nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da

ultimo, ordinanze n. 9, n. 22, n. 35, n. 151 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),

quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Novafeltria con le

due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI