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Ordinanza 415/1987 ECLI:IT:COST:1987:415 Generato dall'IA

Ordinanza 415/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 415/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 415/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia contravvenzione bagatellare sussidio per la costruzione infrazione privilegiata costruzione abusiva dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b),

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 31

ottobre, il 14 novembre 1986 e il 5 marzo 1987 dal Pretore di Teano

nei procedimenti penali a

carico di Barattiero Tommaso, Sauchella Salvatore e Rianna Sergio ed

altri, rispettivamente iscritte ai nn. 134, 141 e 229 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 19 e 26 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali promossi per

la costruzione di manufatti edilizi di modesta entità senza

concessione edilizia, in zone in cui non è consentita alcuna

edificazione, il Pretore di Teano, su richiesta di parte, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione

all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n.

47, nella parte in cui fissa come pena minima edittale pecuniaria

l'ammenda di Lire 10.000.000;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima

autorità, sotto tutti i profili ora riprodotti, è stata già

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente non

fondata;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Teano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI