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Ordinanza 41/1987 ECLI:IT:COST:1987:41 Generato dall'IA

Ordinanza 41/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 41/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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iscritte rispettivamente al n. 609 del registro ordinanze 1979, al n.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 41/1987 · Corte costituzionale: iscritte rispettivamente al n. 609 del registro ordinanze 1979, al n.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva produzione tardiva di documenti omissione della contabilità notifica tardiva dei difetti deficit di recepimento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23, 29 e

243 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del T.U. delle

leggi sulle imposte dirette"), promossi con ordinanze emesse l'8

maggio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Isernia,

il 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Udine e il 5 marzo 1981 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Imperia (n. 3 ord.),

iscritte rispettivamente al n. 609 del registro ordinanze 1979, al n.

852 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 619, 620 e 621 del registro

ordinanze 1981; e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 310 del 13 novembre 1979; n. 56 del 25 febbraio 1981 e

n. 12 del 13 gennaio 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Isernia, con

ordinanza emessa l'8 maggio 1979 (Registro ordinanze n. 609/79), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 29, ultimo comma, del T.U. 29 gennaio

1958, n. 645 ("Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte

dirette") in relazione agli artt. 21, 22, 23 e 33 dello stesso T.U.,

nella parte in cui non limita gli effetti del tardivo inoltro della

dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte

dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla

mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione

medesima;

che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 29 ottobre

1980 (Reg. ord. n. 852/80), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., degli artt.

29, ultimo comma, e 243 del medesimo d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

nella parte in cui disciplinano e sanzionano con le stesse pene sia

l'ipotesi di omessa denuncia dei redditi sia ipotesi di denuncia

presentata in termine ad ufficio incompetente e pervenuta

tardivamente a quello competente per motivi non collegabili alla

volontà del contribuente;

che la Commissione tributaria di secondo grado di Imperia, con

tre ordinanze emesse il 5 marzo 1981 (Registro ordinanze nn. 619, 620

e 621/81), ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23, 29

e 243 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui

prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il

contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la

dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la

presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza;

Considerato che per l'identità o connessione delle rispettive

questioni i giudizi debbono essere riuniti;

che la legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "Sanatoria di

irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria"

commesse sino al 31 agosto 1980, ha tra l'altro disposto che "sono

considerate valide" le dichiarazioni dei redditi considerate omesse

perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti

dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad

ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980 (art. 3, comma 1, n.

2);

che spetta alle autorità remittenti stabilire se la detta

sanatoria, benché testualmente riferita alle dichiarazioni "di cui

al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", sia applicabile

anche alle infrazioni commesse in vigenza del precedente T.U. 29

gennaio 1958, n. 645, con l'effetto, in caso positivo, di rendere le

questioni irrilevanti;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai

giudici a quibus perché accertino, alla stregua della predetta

normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità

giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE