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Ordinanza 404/1987 ECLI:IT:COST:1987:404 Generato dall'IA

Ordinanza 404/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 404/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1985 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 404/1987 · Corte costituzionale: 1985 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico verosimiglianza dei motivi d'asilo declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il
art. 3 Cost
codice penale promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519 capoverso,

n.1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre

1985 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di

Roccuzzo Agrippino, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Caltagirone con ordinanza 30 ottobre

1986 (reg. ord. n. 38 del 1986) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n.1 del

codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il

profilo di un'assurda ingiustificata parità di trattamento

sanzionatorio riservato dalla norma denunziata a chi si congiunge

carnalmente con persona minore di anni 14, abbia questa prestato o

meno il suo consenso;

Considerato che nell'ordinanza non v'è la benché minima

esposizione dei fatti di causa né alcuna motivazione sulla rilevanza

della questione promossa che è solo apoditticamente affermata;

che pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, la questione è manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1 del

codice penale promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Udienza pubblica, nella sede della Corte

Costituzionale, palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI