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Sentenza 4/1987 ECLI:IT:COST:1987:4 Generato dall'IA

Sentenza 4/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 4/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

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Sentenza 4/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre

1952, n. 2768 ("Trasferimento in proprietà all'Ente

per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio

del Fucino di terreni di proprietà di Campani Fernanda fu Luigi,

maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa)"); d.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3929; d.P.R. 21 giu

gno 1955, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1983 dal

Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Campani

Fernanda e E.T.S.A.F. ed altro, iscritta al n. 880 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 335 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Con ordinanza dell'11 aprile 1983, pervenuta alla Corte

costituzionale il 28 giugno 1984, il Tribunale di Firenze solleva

questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre

1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, e 21 giugno 1955, per

violazione degli artt. 43 e 44, 76 e 77 della Costituzione.

Nella causa civile promossa da Campani Fernanda contro l'Ente

Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) e il Ministero

dell'agricoltura, è stato dalla parte attrice sostenuto che lo

scorporo di terreni di sua proprietà a favore del soppresso Ente

Maremma tosco-laziale, cui è subentrato l'E.T.S.A.F., è stato

operato dai d.d.P.R. impugnati, utilizzando ai fini del calcolo del

reddito dominicale dati del N.C.T. del Comune di Volterra, entrati in

conservazione successivamente al 15 novembre 1949, nonché senza

avere escluso dal calcolo terreni classificati in catasto come boschi

o come incolto produttivo o con redditività ancora inferiore, con il

risultato di disporre esproprio per terreni altrimenti non

espropriabili.

È consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che la

data del 15 novembre 1949 costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma

primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - "un termine costante e

fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione

obbiettiva della proprietà assoggettabile ad esproprio (sentenze nn.

65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960 e, in particolare,

sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960)" (v. sentenza n. 104 del 7

giugno 1963).

La Corte ha altresì ritenuto (v. sentenze nn. 56 del 1960, 9 e

104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che "la situazione al 15 novembre

1949, cui è da aver riguardo ai fini espropriativi, è quella non

già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché è da ritenere

non solo non contrastante, ma anzi richiesto dall'art. 4 tenere conto

di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella

data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora

esistente, purché non siano presi in considerazione mutamenti

riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni

nuova valutazione di estimo catastale" (v. sentenza n. 133 del 12

dicembre 1967).

Nella specie la consulenza tecnica esperita conferma gli errori

lamentati ed il conseguente eccesso di espropriazione, e l'Ente

Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, succeduto al soppresso Ente

Maremma tosco-laziale, non contesta l'illegittimità dei decreti

impugnati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre

1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE