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Ordinanza 398/1987 ECLI:IT:COST:1987:398 Generato dall'IA

Ordinanza 398/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 398/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanza emessa il 17 febbraio 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 398/1987 · Corte costituzionale: ordinanza emessa il 17 febbraio 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte,

Parole chiave

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art. 3 Cost

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 17 febbraio 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte,

iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 20 prima serie speciale

dell'anno 1987;

Udito nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Cairo Montenotte, con

ordinanza 17 febbraio 1987, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689, con

riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente

l'applicazione della sanzione sostitutiva ai reati puniti con pena

detentiva congiunta a quella pecuniaria;

che rilevava, fra l'altro, il Pretore, nell'ordinanza, che la

Corte Costituzionale, mentre aveva dichiarata inammissibile la

questione in relazione ai reati puniti esclusivamente, oppure

alternativamente, con pena pecuniaria, aveva espressamente avvertito

che, al momento, restava esclusa dal giudizio la ben distinta ipotesi

di congiunta previsione delle due specie di pena;

che evidentemente è sfuggito al Pretore che successivamente la

Corte Costituzionale è pervenuta alle stesse conclusioni, anche in

ordine alla questione ora risollevata, con sent. n. 350 del 1985;

così come è stata nello stesso modo risolta la questione sollevata

d'ufficio dalla Corte di Cassazione con ordinanza 17 gennaio 1986, e

ciò con ordinanza n. 66 del 1987 di questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689

sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanza 17 febbraio

1987, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI