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Ordinanza 396/1987 ECLI:IT:COST:1987:396 Generato dall'IA

Ordinanza 396/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 396/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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essi assimilati), 1 della legge 18 luglio 1975, n. 356 (Proroga della

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 396/1987 · Corte costituzionale: 356 (Proroga della

Parole chiave

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art. 3 Cost

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.,

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), 1

della legge 22 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private), 4, secondo comma, del d.l. 28 agosto 1970, n. 622,

conv. in legge 19 ottobre 1970 n. 744 (Provvidenze a favore dei

cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle

disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in

materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno

svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari), 1 della

legge 12 dicembre 1973, n. 922 (Proroga delle provvidenze

assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad

essi assimilati), 1 della legge 18 luglio 1975, n. 356 (Proroga della

l.12 dicembre 1973, n. 922) e 1 della legge 19 maggio 1976, n. 326

(Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356), promossi con ordinanze

emesse il 18 luglio 1980 dal Pretore di Milano e il 29 aprile 1982

dal Pretore di Tivoli, iscritte rispettivamente al n. 816 del

registro ordinanze 1980 e al n. 446 del registro ordinanze 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Milano, con ordinanza 18

luglio 1980 (n. 816/80), ed il Pretore di Tivoli, con ordinanza 29

aprile 1982 (n. 446/82), sollevavano questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2, l. 4 marzo 1952 n. 137, 1 l. 2

aprile 1968 n. 482, 4, secondo co., d.l. 28 agosto 1970 n. 622 (conv.

nella l. 19 ottobre 1970, n. 744), 1 l. 12 dicembre 1973 n. 922, 1 l.

18 luglio 1975 n. 356, e 1 l. 19 maggio 1976 n. 326: e ciò con

riferimento all'art. 3 Cost.,

che, secondo i giudici rimettenti, le citate disposizioni

creavano irrazionale disparità di trattamento nei riguardi degli

altri lavoratori in quanto stabilivano, a favore dei profughi, il

privilegio dell'assunzione obbligatoria senza fissare un limite di

tempo;

che, nella specie, si era verificato il caso di chi chiedeva di

essere riassunto da una società che lo aveva assunto dieci anni

prima, ma da cui si era dimesso volontariamente dopo sette anni di

lavoro per espatriare (Pretore Milano); nonché quello di chi aveva

goduto nel corso di quattordici mesi di ben otto avviamenti

obbligatori al lavoro, ed ora ne chiedeva un nono;

che, a giudizio dei rimettenti, la qualità di profugo implica

una situazione di svantaggio per sua natura temporanea, che tende a

ridursi e a cessare via via che il profugo approfondisce i suoi

legami con l'ambiente, dopodiché il mantenimento del trattamento di

favore assume appunto carattere di irragionevole disparità nei

confronti degli altri lavoratori;

che è intervenuto in ambo i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata e,

comunque, irrilevante;

che, secondo l'Avvocatura Generale, il Pretore di Milano avrebbe

dovuto semmai prendere in considerazione la giurisprudenza che ha

escluso l'applicabilità delle provvidenze a favore di chi si trovi

in istato di disoccupazione volontaria, mentre non avrebbe fondamento

la questione del limite temporale, sollevata da ambo le ordinanze, in

quanto la condizione di profugo integrerebbe una situazione

d'inferiorità che durerebbe per tutta la vita;

Considerato, in diritto, che le due ordinanze sollevano la stessa

questione, per cui i giudizi possono essere riuniti per deciderli con

unica ordinanza;

che, quanto al punto relativo all'inapplicabilità delle

provvidenze al profugo che versi in istato di disoccupazione

volontaria, accennato pregiudizialmente dal Pretore di Milano,

trattasi evidentemente di questione interpretativa delle leggi

ordinarie rimessa all'apprezzamento del giudice di merito;

che, per quanto si riferisce, invece, alla questione di

legittimità costituzionale, comune alle due ordinanze, concernente

la mancanza di un limite temporale al trattamento di favore per i

profughi, deve rilevarsi che effettivamente - contrariamente

all'avviso dell'Avvocatura Generale - il legislatore ha chiaramente

mostrato la volontà di far cessare quella condizione di privilegio

col decorso del tempo, stabilendo il termine dapprima al 31 dicembre

1973 (d.l. 28 agosto 1970 n. 622), poi al 31 dicembre 1974 (l.12

dicembre 1973 n. 922), indi al 31 dicembre 1975 (l.18 luglio 1975 n.

356), e infine definitivamente fissandolo al momento dell'entrata in

vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei

profughi, prevista dall'art. 27 del citato decreto n. 622 del 1970,

convertito, con modificazioni, nella l.19 ottobre 1970 n. 744;

che un limite temporale, dunque, in realtà già esiste, anche

se in pratica, poi, esso viene a dipendere dall'emanazione di altra

normativa che a tutt'oggi non ha visto la luce;

che, comunque, non compete certo a questa Corte stabilirlo,

rientrando esso nei poteri discrezionali del legislatore, al quale la

Corte può soltanto segnalare l'urgenza di dare ormai effettiva

definizione ad una situazione che si protrae nel precario da almeno

dodici anni, attraverso successivi differimenti;

che, fuori di questa ipotesi, e nell'ulteriore ingiustificato

protrarsi della situazione, la Corte dovrebbe necessariamente

riesaminare il problema alla luce di una tale non auspicabile carenza

normativa;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. 4 marzo 1952 n.

137, 1 l. 2 aprile 1968 n. 482, 4, secondo co., d.l. 28 agosto 1970

n. 622 (conv. nella l. 19 ottobre 1970 n. 744), 1 l. 12 dicembre 1973

n. 922, 1 l. 18 luglio 1975 n. 356, e 1 l. 19 maggio 1976 n. 326,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Milano,

con ordinanza 18 luglio 1980 (n. 816/80), e dal Pretore di Tivoli,

con ordinanza 29 aprile 1982 (n. 446/82).

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI