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Ordinanza 395/1987 ECLI:IT:COST:1987:395 Generato dall'IA

Ordinanza 395/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 395/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4

Regesto Legislator

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Ordinanza 395/1987 · Corte costituzionale: 68 della legge 4

Parole chiave

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condizione giuridica del minorenne questioni di giurisdizione bisogni medici del minore contestazione della presunzione di paternità attribuzione dell'autorità parentale competenza del pubblico ministero
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), promossi con:

1) ordinanza emessa il 23 settembre 1986 dal Tribunale per i

minorenni di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Kawecki

Cristina e Ugolini Pier Giorgio, iscritta al n. 9 del registro

ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale per i

minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Falco Gilda contro Rossi

Michele, iscritta al n. 28 del registro ordinanze dell'anno 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dal Tribunale per i

minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Tamburello Irene contro

eredi di Di Forti Gaetano, iscritta al n. 247 del registro ordinanze

dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con

ordinanza emessa il 26 settembre 1986, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in

cui, nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle

disposizioni di attuazione del codice civile, ha demandato

alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione

giudiziale di paternità e maternità "nel caso di

minori";

e che analoga questione, in riferimento agli artt. 3 e 102 della

Costituzione, è stata successivamente sollevata dal Tribunale per i

minorenni di Torino con due ordinanze, di identico contenuto, emesse

il 24 ottobre 1986 e il 2 febbraio 1987;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con

sentenza n. 193 del 1987;

Considerato che i giudizi riguardano questioni sostanzialmente

coincidenti e vanno, quindi, riuniti;

che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate

non fondate con sentenza n. 193 del 1987

e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi

rispetto a quelli esaminati dalla

Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevate,

in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale

per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Torino

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI