Ordinanza 391/1987 · Corte costituzionale
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Generato dall'IAordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al
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Generato dall'IAOrdinanza 391/1987 · Corte costituzionale: ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al
n. 630 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il pretore di Foggia, con ordinanza 22 giugno 1982,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77
della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede la
possibilità da parte del giudice di irrogare la sanzione sostitutiva
della libertà controllata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e
27 della Costituzione: e ciò perché, avendo quella sanzione
carattere limitativo della libertà personale, si verrebbe a
legittimare nel nostro ordinamento una tale restrizione senza che il
giudice abbia accertato e ritenuto la penale responsabilità
dell'imputato;
Considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza, il pretore
deve giudicare di un reato punito congiuntamente con pena detentiva e
pecuniaria (art. 80 co. tredicesimo, cod. stradale);
che questa Corte con sentenza n. 350 del 1985 ha ritenuto
inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati così puniti, sicché
la questione appare irrilevante ex actis;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sanzioni
sostitutive), sollevata dal Pretore di Foggia, con ordinanza 22
giugno 1982, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI