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Ordinanza 391/1987 ECLI:IT:COST:1987:391 Generato dall'IA

Ordinanza 391/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 391/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al

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Ordinanza 391/1987 · Corte costituzionale: ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al

Parole chiave

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misura di contenzione esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena privativa della libertà reati contro la libertà personale attenuazione libera della pena misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dal Pretore di Foggia, iscritta al

n. 630 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Foggia, con ordinanza 22 giugno 1982,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77

della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede la

possibilità da parte del giudice di irrogare la sanzione sostitutiva

della libertà controllata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e

27 della Costituzione: e ciò perché, avendo quella sanzione

carattere limitativo della libertà personale, si verrebbe a

legittimare nel nostro ordinamento una tale restrizione senza che il

giudice abbia accertato e ritenuto la penale responsabilità

dell'imputato;

Considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza, il pretore

deve giudicare di un reato punito congiuntamente con pena detentiva e

pecuniaria (art. 80 co. tredicesimo, cod. stradale);

che questa Corte con sentenza n. 350 del 1985 ha ritenuto

inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati così puniti, sicché

la questione appare irrilevante ex actis;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sanzioni

sostitutive), sollevata dal Pretore di Foggia, con ordinanza 22

giugno 1982, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI