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Ordinanza 389/1987 ECLI:IT:COST:1987:389 Generato dall'IA

Ordinanza 389/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 389/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma sesto

Regesto Legislator

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art. 27 Cost; Ordinanza 389/1987 · Corte costituzionale: 91, comma sesto

Parole chiave

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revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale soppressione delle prestazioni infortuni guida senza autorizzazione ritiro dell'autorizzazione sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
manifestamente inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma sesto

e ottavo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive

modificazioni (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale)

promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di

Gubbio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1982 il Pretore di

Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo Cost., dell'art. 91,

commi sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive

modificazioni, nella parte in cui non prevede che il provvedimento

prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso nel caso di

investimento che ha prodotto la morte o lesioni personali gravi, sia

revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di

sentenza assolutoria;

Considerato che il provvedimento in esame emanato dal prefetto non

costituisce un'anticipazione della inflizione della pena, ma è

diretto a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico, ed ha quindi

natura amministrativa (cfr. sent. n. 6 del 1962) sicché

manifestamente inconferente è il richiamo all'art. 27 Cost.;

che le stesse finalità prima indicate rendono palesemente

ragionevole che un successivo provvedimento di proscioglimento non

influisca sulla efficacia di quella tutela;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 91, co. sesto e ottavo, d.P.R. 15 giugno

1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Gubbio, con ordinanza 16

ottobre 1982, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI