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Ordinanza 385/1987 ECLI:IT:COST:1987:385 Generato dall'IA

Ordinanza 385/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 385/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per quella di maggiore gravità, quale sarebbe il trasporto parimenti

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 385/1987 · Corte costituzionale: per quella di maggiore gravità, quale sarebbe il trasporto parimenti

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti pena complessiva pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),

promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 dal Pretore di

Brescia, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ord. 5 febbraio 1980,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.19 della

legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui commina l'arresto

fino a tre mesi congiunto a pena pecuniaria per la fattispecie del

trasporto senza preavviso di parti di armi comuni da sparo, mentre

per quella di maggiore gravità, quale sarebbe il trasporto parimenti

irregolare di armi complete da sparo, la stessa pena è comminata in

forma alternativa dagli artt. 17 e 34 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e

succ. modificazioni;

che, per tal modo, verrebbe vulnerato - secondo il Pretore - il

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

Considerato che, al contrario, l'ipotesi di reato prevista

nell'articolo impugnato dev'essere ritenuta di maggiore gravità

proprio per il pericolo e l'insidiosità insiti nel trasporto di

parti di arma che, non avendo segni di identificazione, né di

registrazione, si prestano più agevolmente a commerci delittuosi;

che, a parte ogni altra considerazione, viene a cadere il

presupposto su cui è stata fondata la sollevata questione, in guisa

che la maggior pena edittale statuita dal legislatore corrisponde a

criteri di razionalità;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

sollevata dal Pretore di Brescia con ord. 5 febbraio 1980 in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI