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Ordinanza 383/1987 ECLI:IT:COST:1987:383 Generato dall'IA

Ordinanza 383/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 383/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del Codice

Regesto Legislator

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art. 341 cod. pen, art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 383/1987 · Corte costituzionale: 1104 del Codice

Parole chiave

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insubordinazione rispetto della dignità delle funzioni disobbedienza alla decisione dell'autorità oltraggio alla corte violazione dei doveri di servizio potere gerarchico

Disposizioni normative citate

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art. 341 cod. pen
reato di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., in reazione ad atti
art. 3 della Costituzione
impugnato, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione;
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del Codice

della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1979

dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 110 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105

dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che, con ordinanza 13 novembre 1979, il

Tribunale di Genova sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1104 cod. nav. nella parte in cui, nel

sanzionare penalmente l'offesa all'onore o al prestigio di un

superiore da parte del componente l'equipaggio, in presenza del

superiore stesso, nonché a causa e nell'esercizio delle sue

funzioni, non prevede l'applicabilità di una scriminante, come

quella prevista dall'art. 4 d.l.l.t. 14 novembre 1944, n. 288, per il

reato di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., in reazione ad atti

arbitrari commessi dal pubblico ufficiale;

che, secondo il Tribunale rimettente, si tratterebbe di

situazioni eguali cui sarebbe irrazionalmente dato trattamento

differenziato a scapito di quella contemplata dall'articolo

impugnato, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che

la questione sia dichiarata infondata;

Considerato in diritto che nell'ipotesi prevista dall'art. 1104

cod. nav. il legislatore, oltre che dell'onore e del prestigio del

pubblico ufficiale, si è particolarmente preoccupato di dare tutela

alla sicurezza della navigazione che l'indisciplina a bordo potrebbe

compromettere, sì che, accanto al reato di danno rappresentato

dall'oltraggio, vi è nella fattispecie un reato di pericolo

concernente la detta sicurezza;

che conseguentemente deve escludersi che si tratti di situazione

comparabile a quella contemplata dalla fattispecie di cui all'art.

341 cod. pen., sì che la mancata previsione della scriminante, lungi

dall'avere carattere di irrazionalità, trova piena giustificazione

nella maggiore gravità della fattispecie in esame atteso il pericolo

per altro rilevante bene giuridico che ne deriva;

che, ciò puntualizzato, questa Corte ha sempre riconosciuto

riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire

discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene

ragionevolmente diverse, sì che la sollevata questione è

manifestamente priva di fondamento;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1104 cod. nav., sollevata dal Tribunale di

Genova con ordinanza 13 novembre 1979 (n. 110/1980 reg. ord.) in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI