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Ordinanza 380/1987 ECLI:IT:COST:1987:380 Generato dall'IA

Ordinanza 380/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 380/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al

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Ordinanza 380/1987 · Corte costituzionale: il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al

Parole chiave

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opposizione tardiva carenza di legittimazione legittimazione a contestare licenza legittimazione per agire in via esecutiva legittimazione dell'azionista eccezione di incostituzionalità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 645, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al

n. 485 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 (comunicata il

10 aprile e notificata l'11 giugno successivi; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 291- bis dell'11 dicembre 1985 e iscritta al n.

485 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla Ditta ESP-IM contro la

s.n.c. Ditta Calderone e C. per conseguire decreto ingiuntivo, il

Presidente del Tribunale civile di Firenze ha sollevato d'ufficio e

giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 645 co. 2 c.p.c. sul riflesso che tale norma consente al

debitore ingiunto un'opposizione che - trattata con il rito ordinario

e con i tempi della giustizia civile - apre la via di una lunghissima

dilazione dell'adempimento;

che avanti la Corte le parti non si sono costituite e che ha

spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con

atto depositato il 31 dicembre 1985, per la inammissibilità e

comunque per l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che - in disparte i dubbi sulla sua tempestività - la

questione nei termini in cui il giudice a quo l'ha proposta si

risolve nel generico auspicio di un giudizio di opposizione che non

sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo ma abbia

connotati di maggiore snellezza e celerità, il suo scioglimento

sfugge al ministero di questa Corte ed è riservato al Parlamento e,

pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c., sollevata, per contrasto

con gli artt. 24 e 97 Cost., con ordinanza 30 marzo 1985 del

Presidente del Tribunale civile di Firenze (n. 485 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI