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Ordinanza 38/1987 ECLI:IT:COST:1987:38 Generato dall'IA

Ordinanza 38/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 38/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto

Regesto Legislator

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Ordinanza 38/1987 · Corte costituzionale: 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto

Parole chiave

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regime transitorio aiuto al rimpatrio aiuti aventi finalità regionale divieto di abbandonare un dato territorio politica di migrazione e asilo diritto regionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il

31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto

"Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli

uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di

comando presso al Regione e utilizzazione del personale trasferito

alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13

maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246", promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato l'8

novembre 1985, depositato in cancelleria il 18 novembre 1985 ed

iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1985;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

con ricorso notificato l'8 novembre 1985, ha impugnato la legge

approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31

ottobre 1985 recante "Istituzione del ruolo speciale transitorio per

i servizi degli uffici periferici: inquadramento del personale in

posizione di comando presso la Regione e utilizzazione del personale

trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della

Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246";

che nel ricorso si lamenta la violazione di numerose norme di

attuazione dello Statuto regionale siciliano, con le quali si era

stabilito che all'inquadramento si sarebbe provveduto sulla base di

specifiche norme integrative di attuazione ed, in mancanza di queste,

al momento dell'entrata in vigore della disciplina definitiva dei

rapporti finanziari tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 12 della

legge 9 ottobre 1971, n. 825;

che a seguito delle integrazioni alla normativa di attuazione

introdotte col d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50, il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana con atto dell'11 aprile 1986, ha

rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del

processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinunzia il processo instaurato con ricorso

notificato l'8 novembre 1985 dal Commissario dello Stato per la

Regione siciliana avverso la legge approvata il 31 ottobre 1985

dall'Assemblea regionale siciliana (n. 42 del registro ricorsi 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE