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Ordinanza 377/1987 ECLI:IT:COST:1987:377 Generato dall'IA

Ordinanza 377/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 377/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 6 luglio 1984 dal Pretore di Pisciotta, iscritta al n. 1195

Regesto Legislator

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Ordinanza 377/1987 · Corte costituzionale: 1195

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio posizioni amministrative del funzionario indennità di patrocinio accredito per compiti assistenziali onorario compenso per prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza

emessa il 6 luglio 1984 dal Pretore di Pisciotta, iscritta al n. 1195

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 febbraio 1984 (notificata

il 29 agosto e comunicata il 10 settembre successivi; pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 50- bis del 22 febbraio 1985 e iscritta

al n. 1195 R.O. 1985) nel giudizio promosso dall'avv. Tommaso Apone,

il quale - nominato Vice-Pretore Onorario del Mandamento di Agropoli

con decreto 4 giugno 1975 del Consiglio Superiore della Magistratura

- assumeva di aver esercitato ininterrottamente la funzione di Vice

Pretore dal 3 luglio 1975 al 31 dicembre 1982 e di aver percepito

somme a titolo di indennità solo per limitatissimi periodi,

chiedendo nei confronti dei convenuti Ministero di Grazia e Giustizia

e Consiglio Superiore della Magistratura dichiararsi che la P.A.

aveva ricevuto un indebito arricchimento a seguito della opera da

esso attore svolta in qualità di vice Pretore del Mandamento di

Agropoli e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al

pagamento della somma di lire 114.608.209, oltre svalutazione

monetaria e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti

(conclusioni alle quali l'Avvocatura distrettuale dello Stato di

Salerno) costituitasi per il Ministero e il C.S.M., oppose

dichiararsi l'incompetenza dell'adìto giudice e nel merito

respingersi la domanda attrice perché infondata), l'adìto Pretore

di Pisciotta, in funzione di giudice del lavoro, - premesso che la

Corte costituzionale, con sent. 25 marzo 1971, n. 70, ebbe a ritenere

non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 co. 1° Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 r.d. 30 gennaio

1941, n. 12, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di

Giudice Conciliatore o di Vice Conciliatore - ha sollevato d'ufficio

e ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3

e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Funzioni ed attribuzioni dei magistrati

in sottordine e dei vice pretori onorari) nella parte in cui non

prevede alcuna indennità per i Vice Pretori Onorari per l'attività

giurisdizionale espletata nei periodi di non reggenza;

che avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita perché l'Avvocatura generale dello Stato è solo

intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 19 marzo 1985 nel quale ha argomentato e concluso per

l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che nel quesito prospettato dal Pretore di Pisciotta

in funzione di giudice del lavoro, sul se ai Vice Pretori onorari sia

da riconoscere una indennità per l'attività espletata nei periodi

di non reggenza, non può ravvisarsi una questione di legittimità

costituzionale per violazione degli artt. 3 e 36, perché rientra non

nelle funzioni di questa Corte ma nel magistero del Parlamento

risolvere i problemi economico-finanziari sociali e politici che il

quesito se e quale indennità sia dovuta coinvolge di talché della

questione va dichiarata la manifesta inammissibilità;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario) nella parte in cui non prevede alcuna indennità per i

Vice Pretori Onorari per l'attività espletata nei periodi di non

reggenza, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 co. 1° Cost.,

con ordinanza 6 luglio 1984 del Pretore di Pisciotta in funzione di

giudice del lavoro (n. 1195 R.O. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI