Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 375/1987 ECLI:IT:COST:1987:375 Generato dall'IA

Ordinanza 375/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 375/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 375/1987 · Corte costituzionale: ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di

Parole chiave

Generato dall'IA
età minore costituzione e composizione minoranza politica giurisdizione costituzionale audizione del figlio gioventù
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20

luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e

funzionamento per il Tribunale per i minorenni) promosso con

ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di

Roma, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 (comunicata

il 24 e notificata il 26 gennaio 1983; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 137 R.O. 1983)

sul ricorso proposto da Sparagna Maria Carmina nell'interesse del

minore suo figlio Sparagna Massimiliano, il Tribunale per i minorenni

di Roma ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3 e 25 co. 1° Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche nei limiti in

cui non prevede la necessità di un precedente esercizio delle

funzioni nei tribunali minorili da parte dei giudici delle sezioni

per i minorenni delle corti d'appello, e nei limiti in cui non

conferisce alle Sezioni stesse struttura e organizzazione in armonia

con quanto avvenuto successivamente per i giudizi minorili di primo

grado;

che avanti la Corte non si è costituita la parte del

procedimento di merito; ha invece spiegato intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello

Stato con atto depositato il 3 luglio 1983 con il quale ha

argomentato e concluso per l'infondatezza della questione

nell'ipotesi che la si ritenga ammissibile;

Nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in Camera di Consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato - in disparte i dubbi sulla rilevanza della questione

sollevati dall'Avvocatura erariale - che non rientra nelle funzioni

di questa Corte, ma nel magistero del Parlamento risolvere la

prospettata questione che attiene ad un'eventuale riorganizzazione

degli uffici della giustizia minorile e che, pertanto, la questione

va dichiarata manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e

successive modificazioni sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e

25 co. 1° Cost., con ordinanza 21 dicembre 1982 del Tribunale per i

minorenni di Roma (n. 137 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI