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Ordinanza 372/1987 ECLI:IT:COST:1987:372 Generato dall'IA

Ordinanza 372/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 372/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti), convertito, con

Regesto Legislator

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Ordinanza 372/1987 · Corte costituzionale: dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti), convertito, con

Parole chiave

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rettifica delle detrazioni regime speciale delle piccole imprese differimento dell'imposizione imposta speciale imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione prorata di detrazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 30

settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre

1982, n. 873, in relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 22

dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti), convertito, con

modificazioni, nella l. 26 febbraio 1982, n. 52, promosso con

ordinanza emessa il 3 luglio 1985 dalla Commissione tributaria di 1°

grado di Novara, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1ª serie

speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art. 4 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52,

ha istituito con effetto dal 1° gennaio 1982 un'addizionale

straordinaria commisurata in ragione dell'8% all'imposta sul reddito

delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, statuendo

che per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

il cui periodo d'imposta non coincideva con l'anno solare

l'addizionale doveva essere commisurata alle imposte dovute per il

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del

decreto;

che l'art. 6 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito,

con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, ha elevato,

con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data della sua

entrata in vigore, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone

giuridiche al 30%, prevedendo che per detto periodo d'imposta non era

dovuta l'addizionale straordinaria dell'8%, istituita dall'art. 4 del

d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787 summenzionato e che il versamento

provvisorio di tale addizionale, avrebbe potuto essere detratto

dall'imposta sul reddito delle suddette persone giuridiche relativa

al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale

eccedenza;

che nel corso di un procedimento iniziato dalla S.p.A. Mattel la

Commissione tributaria di 1° grado di Novara con ordinanza del 3

luglio 1985 sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.-l. n. 688/1982, in relazione all'art. 4, 1° c.,

del d.-l. n. 787/1981, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

perché, ad avviso della Commissione, la mancata previsione della

detraibilità del versamento provvisorio dell'addizionale per quelle

società, come la ricorrente, con periodo d'imposta in corso alla

data del 1° gennaio del 1982 e chiuso anteriormente al 30 settembre

dello stesso anno e soggette come tali sia all'addizionale, sia alla

nuova IRPEG con aliquota del 30%, introdurrebbe una discriminazione

rispetto ai soggetti IRPEG con esercizio coincidente con l'anno

solare 1982, ai quali era stato invece riconosciuto il diritto alla

detrazione del versamento provvisorio dell'addizionale in sede di

pagamento dell'IRPEG con aliquota maggiorata relativa all'anno 1982;

che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva

l'infondatezza della questione;

Considerato che, in ordine alla denunciata violazione degli artt.

3 e 53 Cost., manca il presupposto indispensabile per la

comparazione, trattandosi di periodi di imposta diversi, che il

legislatore nella sua discrezionalità politico - tributaria

legittimamente può disciplinare con differente regolamentazione;

che, in particolare, per quanto concerne il cit. art. 53, va

osservato che la deduzione in questione costituisce soltanto una

misura di favore nei confronti di quelle società più onerate e

quindi non può incidere ai fini della determinazione della capacità

contributiva;

che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, 2° c., della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

2° c., delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale";

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, in

relazione all'art. 4, 1° c., del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione

tributaria di I grado di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI