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Ordinanza 365/1987 ECLI:IT:COST:1987:365 Generato dall'IA

Ordinanza 365/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 365/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, contenente

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 Cost, art. 136 Cost, art. 23 Cost; Ordinanza 365/1987 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, contenente

Parole chiave

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omissione della contabilità fatture impagate industria automobilistica imposta sui veicoli a motore obbligo della denunzia doganale lettera di vettura

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
a) circa l'art. 3 Cost., certamente non identiche, né analoghe
art. 24 Cost
b) riguardo all'art. 24 Cost.
art. 136 Cost
proprie pronunce di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.),
art. 23 Cost
che la censura in riferimento all'art. 23 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31

marzo 1979, n. 94 ("Disposizioni transitorie e di attuazione del

d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive

dello stesso decreto e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia

di imposta sul valore aggiunto"); promosso con ordinanza emessa il 12

marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria,

iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 dell'anno 1980:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'Ufficio IVA di Alessandria notificava alla ditta

Automarket di Cassola Carlo nel settembre 1978 distinti avvisi di

rettifica ed irrogazione pene pecuniarie per omessa fatturazione di

vendita negli anni 1973-77 di autovetture usate;

che il Cassola, il quale non proponeva ricorso avverso gli

anzidetti avvisi, non era in possesso del registro di carico e

scarico, allora richiesto per poter vincere la presunzione di

cessioni e di acquisti di cui all'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633;

che in data 5 marzo 1979 l'ufficio IVA notificava sulla base

degli avvisi suddetti ingiunzioni di pagamento, avverso le quali il

contribuente proponeva ricorso, fra l'altro richiamando il d.P.R. 29

gennaio 1979, n. 24, che aveva modificato l'art. 53 citato - con

efficacia retroattiva al 1° gennaio 1973, ai sensi dell'art. 3,

quarto comma, dello stesso decreto - nel senso di rendere possibile

il superamento della presunzione prevista nel detto articolo

attraverso altri documenti in possesso del contribuente;

che la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, su

istanza del ricorrente, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, contenente

disposizioni transitorie e di attuazione del d.P.R. 29 gennaio 1979,

n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e

del d.P.R. n. 633/72 in materia di i.v.a., in riferimento agli artt.

3, 23 e 24 Cost.; e precisamente nella parte in cui esclude dai

benefici ivi previsti gli accertamenti divenuti definitivi

anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, anche nel

caso in cui le pene pecuniarie non siano state ancora pagate, in

quanto ciò costituirebbe un trattamento discriminatorio fra

contribuenti e verrebbe impedito al ricorrente di provare l'assenza

di ogni violazione a suo carico;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni;

Considerato che l'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

stabilisce, al primo comma, che le disposizioni del quarto comma

dell'art. 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (che dispone

l'efficacia retroattiva all'1 gennaio 1973, fra l'altro, del

nuovo testo dell'art. 53 del d.P.R. n. 633/72) "non danno luogo a

rimborso di imposte né a ripetizione di imposte rimborsate in

dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti

comunque definitivi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso

decreto";

che la censura appare chiaramente infondata, in quanto:

a) circa l'art. 3 Cost., certamente non identiche, né analoghe

sono le situazioni del contribuente a seconda che l'accertamento nei

suoi confronti sia divenuto definitivo o meno: conseguentemente,

l'aver discriminato, con riguardo all'applicazione di una nuova

normativa, tra situazioni definitive e situazioni pendenti circa l'

an e il quantum di un'obbligazione tributaria costituisce

indubbiamente un uso non irrazionale della discrezionalità da parte

del legislatore;

b) riguardo all'art. 24 Cost. esso non è correttamente

invocato là dove, come nel caso di specie, la norma censurata non

attiene alla tutela processuale di determinate situazioni

sostanziali, ma circoscrive (non irrazionalmente, come detto sub a)

la stessa sussistenza di posizioni di diritto sostanziale;

che, peraltro, non può non osservarsi che il legislatore, nel

dettare la disciplina censurata, si è sostanzialmente uniformato

anche al principio affermato da questa Corte con riferimento alle

proprie pronunce di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.),

che non hanno effetto nei confronti dei rapporti esauriti (cfr. sent.

139/84);

che la censura in riferimento all'art. 23 Cost. è assolutamente

priva di motivazione;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI