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Ordinanza 362/1987 ECLI:IT:COST:1987:362 Generato dall'IA

Ordinanza 362/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 362/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 31 marzo 1982 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 323 del registro

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 362/1987 · Corte costituzionale: 323 del registro

Parole chiave

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diritto di soggiorno degli stranieri soggiorno ininterrotto carcerazione in diritto degli stranieri situazione nel paese d'origine residenza abituale tolleranza del soggiorno

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 31 marzo 1982 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 323 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 31 marzo 1982,

ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 236, secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui consente la facoltà di arresto

di chi non ha residenza nel territorio dello Stato quando è colto in

flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce

la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi", così

attribuendo "alla condizione personale di chi non è residente nel

territorio dello Stato un particolare sfavore rispetto agli altri

cittadini residenti nello Stato", dei quali, invece, l'art. 236,

primo comma, consente l'arresto "in flagranza di un delitto per il

quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a due anni";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge 27 luglio 1984, n. 397, il

cui art. 2, secondo comma, ha sostituito l'art. 236, secondo comma,

del codice di procedura penale, disponendo, fra l'altro, che gli

ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di

procedere all'arresto "di coloro che si trovano illegalmente nel

territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto

non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione

non inferiore nel massimo a un anno";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI